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Art. 2534 c.c.
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28 Ottobre 2023

Clausola di continuazione nelle società cooperative: subentro dell’erede nella partecipazione del de cuius

L’ordinamento non contempla, per le società cooperative, alcuna regola o principio di c.d. “subentro automatico” dell’erede nella partecipazione del de cuius, potendosi, infatti, evincere, dal disposto dell’art. 2534, co. 1, c.c., l’opposto principio della intrasmissibilità mortis causa della quota del socio cooperatore. Tuttavia, la regola di carattere generale contenuta nella richiamata disposizione di legge è suscettibile di deroga mediante apposita clausola di continuazione contenuta nell’atto costitutivo, avente carattere facoltativo per gli eredi e obbligatorio per la società (art. 2534, co. 2, c.c.).

Fallimento del debitore opponente nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

Nell’ipotesi di dichiarazione di fallimento o liquidazione coatta amministrativa intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito o posto in liquidazione coatta amministrativa, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, attesa la inopponibilità al fallimento di un decreto non ancora definitivo e, pertanto, privo della indispensabile natura di sentenza impugnabile, esplicitamente richiesta dall’art. 95, co. 3, l.fall., norma di carattere eccezionale, insuscettibile di qualsivoglia applicazione analogica.

In tal caso, la domanda deve essere riproposta al giudice fallimentare, la cui competenza inderogabile prevale sul criterio della competenza funzionale del giudice che ha emesso l’ingiunzione e la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell’inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile e tale improcedibilità è rilevabile anche d’ufficio, anche nel giudizio di cassazione, derivando da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum.

Nel caso di domanda riconvenzionale proposta in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da un soggetto successivamente fallito nel corso del giudizio (interrotto e successivamente riassunto dal fallimento), deve essere dichiarata improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo, mentre il giudice adito rimane competente a conoscere della domanda riconvenzionale proposta dal fallito e riassunta dal fallimento.

6 Novembre 2020

Cooperative edilizie: criteri di liquidazione della quota del socio receduto

Nelle società cooperative la persona del socio ha un doppio ruolo:da un lato, ha la qualifica di socio (con obbligo di effettuare i conferimenti e di partecipare alla vita della società); dall’altro, ha anche la qualifica di parte contrattuale quando decide di acquisire beni e servizi che produce la cooperativa (sulla base di un rapporto di scambio tra socio e cooperativa). Questa doppia posizione del socio di cooperativa diventa rilevante nel momento in cui occorre procedere alla liquidazione della quota del socio. Qualora quest’ultimo abbia eseguito in favore della cooperativa, oltre al conferimento per diventare socio, altri versamenti a titolo di acconti sul prezzo di vendita dei prodotti creati dalla cooperativa, la liquidazione si compone di due elementi: la liquidazione della quota sociale (che estingue il rapporto sociale) e la restituzione degli apporti effettuati dal socio come acconto pagamenti per i beni e servizi prodotti dalla cooperativa. Ne consegue che, sulla base dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza, il pagamento di una somma, eseguito dal socio a titolo di prenotazione dell’immobile, deve essere ascritto al rapporto di scambio e perciò al pagamento del prezzo di acquisto del bene prodotto dalla cooperativa, alla cui restituzione la cooperativa è, quindi, tenuta in caso di scioglimento dal rapporto sociale per esclusione o per recesso, anche in presenza di un disavanzo di bilancio (cfr. Cass. civ. sez. III, 15.11.2016, n. 23215).

23 Ottobre 2020

Conseguenze della morte del socio di cooperativa edilizia

In tema di cooperative edilizie deve distinguersi tra il rapporto sociale, di carattere associativo, e quello di scambio, di natura sinallagmatica, rapporti che, pur collegati, hanno causa giuridica autonoma; da ciò discende che il pagamento di una somma, eseguito dal socio a titolo di prenotazione dell’immobile, deve essere ascritto al rapporto di scambio e perciò al pagamento del prezzo d’acquisto, alla cui restituzione la cooperativa è, quindi, tenuta, in caso di scioglimento dal rapporto sociale per esclusione o per recesso, anche in presenza di un disavanzo di bilancio.

In caso di morte del socio di cooperativa edilizia trovano applicazione gli artt. 2534 e 2525 c.c. che fanno riferimento alla restituzione della sola quota sociale e non già anche delle quote versate in relazione al rapporto sinallagmatico la cui prova deve essere fornita dal successore.

29 Novembre 2017

Subentro nel rapporto sociale e mutualistico dell’erede del socio defunto: discrezionalità dell’organo amministrativo e impossibilità di subentro automatico

Agli eredi del socio cooperatore defunto spetta il diritto alla liquidazione della quota del de cuius e non è previsto l’automatico subentro.

L’autonomia statutaria può disciplinare [ LEGGI TUTTO ]

5 Luglio 2016

Azione di responsabilità sociale verso amministratore di società cooperativa e autonomia dei rapporti lavoristici e associativi in capo al socio

Nelle società cooperative la cessazione del rapporto di lavoro in capo al socio non determina l’automatica estinzione del rapporto associativo, posto che i due rapporti sono distinti tra loro e possono dirsi  pregiudiziali solo nei casi espressamente previsti dalla legge (recesso, esclusione e morte) e dallo statuto.

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