Art. 2535 c.c.
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Termine di efficacia del recesso del socio di società cooperativa
L’organo amministrativo delle società cooperative, nel termine di 60 giorni a decorrere dal momento del suo esercizio, deve non solo formalmente esaminare la dichiarazione di recesso ma anche deliberare in proposito e comunicare la propria decisione al socio. [ LEGGI TUTTO ]
Recesso del socio da società cooperativa edilizia e quantificazione del valore di liquidazione
Ai fini della determinazione del quantum dovuto al socio recedente di società cooperativa edilizia – avente, quindi, per scopo la costruzione di alloggi, l’assegnazione ai soci in godimento e il successivo trasferimento in proprietà individuale a questi ultimi – devono tenersi distinte due posizioni: da un lato quella attinente all’attività sociale, che comporta l’obbligo della prestazione del conferimento e della contribuzione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione (in definitiva debiti di conferimento ai sensi dell’art. 2530 c.c.); dall’altro il gruppo di rapporti relativi alla peculiarità dello scopo perseguito, che comportano anticipazioni ed esborsi di carattere straordinario.
Da ciò consegue che solo il secondo gruppo di rapporti, che hanno gravato sul socio che ha operato gli esborsi, devono essere a quest’ultimo restituiti nel caso in cui il rapporto sociale venga meno (per scioglimento della società, recesso od esclusione). Quindi tutte le anticipazioni e gli esborsi – nella specie effettuati da un socio per l’acquisto dell’immobile e prima che sia stata effettivamente conseguita la proprietà di quest’ultimo – pongono il socio in posizione di creditore, posizione non rientrante, salva diversa regolamentazione pattizia, nella disciplina legislativa relativa alla quota sociale.
Liquidazione rateale del valore della quota o delle azioni del socio uscente di società cooperativa
La liquidazione della quota di pertinenza del socio receduto o escluso da società cooperativa, ovvero degli eredi del socio defunto, va eseguita entro il termine tassativo di centottanta giorni dall’approvazione del bilancio. [ LEGGI TUTTO ]
Socio di cooperativa edilizia e credito derivante dal recesso
Nell’ambito delle cooperative edilizie, tra il socio e la società si instaurano due rapporti fra loro distinti, benché collegati: da un lato il rapporto sociale vero e proprio, che prende avvio con la sottoscrizione del capitale sociale; dall’altro il rapporto di scambio con scopo mutualistico, avente a oggetto il trasferimento di un bene immobile dietro il pagamento di un dato prezzo. [ LEGGI TUTTO ]
Subentro nel rapporto sociale e mutualistico dell’erede del socio defunto: discrezionalità dell’organo amministrativo e impossibilità di subentro automatico
Agli eredi del socio cooperatore defunto spetta il diritto alla liquidazione della quota del de cuius e non è previsto l’automatico subentro.
L’autonomia statutaria può disciplinare [ LEGGI TUTTO ]
Questioni varie in tema di recesso del socio di cooperativa
Qualora intervenga una rinuncia agli atti da parte dell’attore (a seguito di una definizione transattiva della vertenza), le spese di lite sopportate dal terzo chiamato dal convenuto devono essere poste unicamente a carico dell’attore medesimo, [ LEGGI TUTTO ]
Recesso del socio di cooperativa e chiamata in causa di terzi
Nel giudizio tra socio di cooperativa e quest’ultima, nel quale siano stati chiamati terzi e su cui sia intervenuta rinuncia agli atti perfezionata tra l’attore e la cooperativa convenuta, non sono ammessi accertamenti di merito neppure incidentali, ma, ai soli fini della titolarità del diritto al rimborso delle spese sostenute dai terzi, è unicamente necessario verificare i rapporti processuali in termini di “causalità”, e cioè considerare la chiamata in causa dei terzi come “conseguenza” dell’iniziativa giudiziaria dell’attore, a nulla rilevando che quest’ultimo non abbia preso posizione nei confronti dei terzi chiamati.