Art. 2545 sexies c.c.
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Scioglimento rapporto sociale individuale in società cooperativa edilizia e risoluzione rapporto mutualistico
Il socio di cooperativa edilizia ed assegnatario di un immobile che non provvede al pagamento delle spese e degli oneri di gestione della cooperativa e di quelle previste dal contratto di assegnazione può essere escluso dalla società con decisione dell’organo gestorio.
La mancata impugnazione nei termini di legge della delibera di esclusione del socio di società cooperativa rende definitiva la cessazione sia del rapporto sociale individuale, sia del rapporto mutualistico.
La decadenza dallo status di socio di una cooperativa edilizia determina anche la revoca dall’assegnazione in godimento dell’alloggio, con obbligo in capo allo stesso di rilasciarlo e di corrispondere una indennità di occupazione per il venir meno del titolo che ne giustifichi il godimento. Ciò in quanto il venir meno dello status di socio della cooperativa determina la cessazione del rapporto mutualistico di assegnazione dell’alloggio, dal momento che sussiste in base all’art. 2533 c.c. una relazione di dipendenza tra il rapporto sociale e il rapporto secondario conseguente di assegnazione dell’alloggio nella cooperativa edilizia e, quindi, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
Cooperative edilizie: distinzione tra rapporto sociale e di scambio
In tema di cooperative edilizie deve distinguersi tra il rapporto sociale, di carattere associativo, e quello di scambio, di natura sinallagmatica, rapporti che, pur collegati, hanno causa giuridica autonoma; da ciò discende che il pagamento di una somma, eseguito dal socio a titolo di prenotazione dell’immobile, deve essere ascritto al rapporto di scambio e perciò al pagamento del prezzo d’acquisto, alla cui restituzione la cooperativa è, quindi, tenuta, in caso di scioglimento dal rapporto sociale per esclusione o per recesso, anche in presenza di un disavanzo di bilancio (Cass. 15 novembre 2016, n. 23215).
Liquidazione rateale del valore della quota o delle azioni del socio uscente di società cooperativa
La liquidazione della quota di pertinenza del socio receduto o escluso da società cooperativa, ovvero degli eredi del socio defunto, va eseguita entro il termine tassativo di centottanta giorni dall’approvazione del bilancio. [ LEGGI TUTTO ]
La distribuzione da parte di un consorzio delle eccedenze di gestione a titolo di ristorni ai consorziati e l’eventuale contrasto con il divieto statutario di distribuzione degli utili
La distribuzione da parte del consorzio delle eccedenze di gestione mediante la tecnica del ristorno, vale a dire mediante l’attribuzione di somme di denaro con cadenza periodica ai consorziati in proporzione ai rapporti derivati dagli scambi regolati da strumenti consortili non è da considerarsi in contrasto con il divieto statutario [ LEGGI TUTTO ]
Sequestro preventivo dell’azienda e prosecuzione dell’operatività societaria. Ripianamento delle perdite di società cooperativa mediante “ristorni”
Il sequestro preventivo penale ex art. 321 c.p.p. avente ad oggetto l’azienda e non la società, che dei beni in questa ricompresi è titolare, non implica la decadenza degli organi sociali e, dunque, non ne impedisce la prosecuzione dell’attività secondo le disposizioni di legge e statuto. Sicché, sottratti agli amministratori i poteri di gestione dell’azienda e dei beni relativi, residuano in capo ai medesimi i poteri inerenti all’organizzazione dell’ente-persona giuridica in quanto tale, in cui rientra la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio. [ LEGGI TUTTO ]