Art. 2552 c.c.
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Obbligo del rendiconto e restituzione dell’apporto nell’associazione in partecipazione
L’omissione del rendiconto da parte dell’associante nell’associazione in partecipazione non integra i presupposti del grave inadempimento, posto che il rendimento del conto non è l’unico nè il principale adempimento [ LEGGI TUTTO ]
Associazione in partecipazione e importanza dell’inadempimento all’obbligo di rendimento del conto
In tema di associazione in partecipazione, il rendimento del conto non è l’unico né il principale adempimento cui è tenuto l’associante e l’omissione non comporta, necessariamente e qualunque sia concretamente la sua importanza, la risoluzione del contratto, dovendosi in ogni caso fare applicazione del criterio di cui all’art. 1455 c.c. (nel caso di specie, l’importanza dell’alterazione dell’equilibrio fra gli interessi delle parti contraenti provocata dall’inadempimento all’obbligo di rendimento del conto è stata desunta dal fatto che le parti hanno espressamente previsto obblighi di documentazione mensile dei costi di produzione e di rendicontazione semestrale degli importi derivanti dalla commercializzazione, con ciò manifestando la volontà di consentire alle associate un controllo più approfondito rispetto a quello previsto dall’art. 2552 c.c.).
Non può attribuirsi al tempo trascorso dall’inizio del comportamento inadempiente alla data in cui viene manifestata la volontà di risolvere il contratto una valenza univocamente sintomatica della scarsa rilevanza attribuita all’omessa presentazione dei rendiconti ove si consideri che, da un lato, non è previsto alcun termine entro il quale le parti possono esercitare la facoltà di risolvere il contratto e che, dall’altro lato, le diverse richieste di documentazione inviate dalle associate all’associante dimostrano il loro perdurante interesse all’adempimento della controparte.
Risoluzione del contratto di associazione in partecipazione e abuso dello strumento processuale
Il c.d. “abuso dello strumento processuale” è configurabile solo laddove vi siano gli estremi di una condotta propriamente di “mala fede” o comunque colpevolmente “temeraria”.
Contratto di associazione in partecipazione, obbligo di rendiconto in capo all’associante e diritto agli utili dell’associato
Nel contratto di associazione in partecipazione, là dove le parti abbiano convenuto che la gestione dell’affare spettasse in via esclusiva all’associato, sussiste in capo all’associante un obbligo di rendicontazione [ LEGGI TUTTO ]