Art. 2560 c.c.
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Distinzione tra cessione di quote sociali e cessione di azienda
Il negozio di cessione di quote sociali non può essere riqualificato quale contratto di cessione di azienda che obblighi il cedente a rispondere dei debiti sociali ai sensi dell’art. 2560 c.c. Infatti, quale che sia l’attività svolta da una società commerciale e quale la consistenza del suo patrimonio, il trasferimento da un soggetto ad un altro di una quota di partecipazione non è mai qualificabile come trasferimento della proprietà o del godimento di un’azienda, che è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa ai sensi dell’art. 2555 c.c. Tale equiparazione non può essere neppure operata mediante il richiamo alla disciplina fiscale (cfr. art. 20 d.p.r. 131/86, TUR, come modificato dalla l. 205/2017 e dalla l. 145/2018) che, ai fini dell’imposta di registro, richiama l’intrinseca natura e gli effetti giuridici prodotti dall’atto. A fini fiscali, si è dunque ritenuto che potessero essere riqualificati, quali cessione di azienda, due distinti negozi, di conferimento di azienda in una società di nuova costituzione e di successiva cessione delle partecipazioni della società stessa. Tale prospettazione qui non è corretta tenuto conto che: (i) la cessione totalitaria di partecipazione non ha la stessa natura e non produce gli stessi effetti della cessione di azienda (ad esempio, la prima attribuisce al cessionario un diritto personale di partecipazione alla vita societaria e non un diritto reale sul patrimonio sociale distinto dalla persona dei soci); (ii) i successivi interventi legislativi (art. 1, co. 87, l. 205/2017 e art. 1, co. 1084, l. 145/2018), confermati da due sentenze della Corte Costituzionale n. 158/2020 e 39/2021, impongono di esaminare, anche a fini fiscali, individualmente ogni singolo atto.
Sul principio di solidarietà fra cedente e cessionario d’azienda ex art. 2560 c.c.
Il principio di solidarietà fra cedente e cessionario, fissato dall’art. 2560 c.c. con riferimento ai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, principio condizionato al fatto che essi risultino dai libri contabili obbligatori, deve essere applicato tenendo conto della “finalità di protezione” della disposizione, finalità che consente all’interprete di far prevalere il principio generale della responsabilità solidale del cessionario ove venga riscontrato, da una parte, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi da quello per i quali è stata introdotta, e, dall’altra, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di fornire una tutela effettiva al creditore che deve essere salvaguardato. La disciplina dettata dall’art. 2560 c.c., co. 2, va letta, e interpretata, secondando la sua funzione primaria, che è di tutelare non già il cessionario – che appunto si avvale (già) del limite della conoscenza dell’esistenza del debito -, bensì i creditori che, sul compendio aziendale poi fatto oggetto di cessione, hanno fatto riferimento.
Le limitazioni poste dall’art. 2556, co. 1 c.c. circa le modalità con cui può essere provata per legge una cessione d’azienda – ovvero esclusivamente mediante prova scritta – riguardano solo i rapporti tra cedente e cessionario, non potendo invece trovare applicazione nei confronti dei terzi, i quali sono ammessi a fornire la prova di un tale negozio anche a mezzo di presunzioni e testimonianze.
Abuso della personalità giuridica e responsabilità dell’amministratore nei confronti dei creditori
Laddove la cessione d’azienda sia abusiva, in quanto oggettivamente e sostanzialmente volta a rendere concretamente inesigibile un credito vantato nei confronti del cedente, la pretesa del cessionario di limitare la sua responsabilità relativamente al credito non risultante dalle scritture contabili, ai sensi dell’art. 2560, comma 2, cod. civ., configura un esercizio abusivo del suo diritto previsto dall’indicata disposizione e deve essere negata, pertanto, al cessionario la possibilità di opporsi al precetto basato su un titolo giudiziale ottenuto dal terzo nei confronti del cedente. [ LEGGI TUTTO ]
Ambito di applicazione dell’art. 2560, co. 2, c.c. sui debiti relativi all’azienda
Al termine dell’affitto d’azienda, l’affittante risponde in solido con l’affittuario delle obbligazioni assunte da quest’ultimo durante l’affitto, dovendosi pur in tal caso applicare l’art. 2560, co. 2, c.c., secondo una lettura della norma che trova indiretta conferma nell’art. 104 bis, co. 6, l.fall., il quale stabilisce oggi che la retrocessione al fallimento di aziende o rami di aziende non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2112 e 2560 c.c.: il che significa che, pur nell’ipotesi di affitto di azienda attuato nell’ambito della procedura concorsuale, in mancanza di detta norma di contenuto derogatorio, si applicherebbe l’art. 2560 c.c., che determinerebbe, all’esito della retrocessione dell’azienda affittata, la responsabilità della procedura per i debiti sorti a carico dell’affittuario.
Il rigore dell’art. 2560, co. 2, c.c., per il quale l’acquirente dell’azienda non risponde dei debiti contratti dall’alienante, se non risultano dalle scritture contabili obbligatorie, cessa di essere applicabile nel caso limite dell’identità soggettiva – sostanziale, se non formale – tra alienante e acquirente, la quale è significativa di una conoscenza diretta dei rapporti giuridici in fieri, estranea alla ratio protettiva del successore a titolo particolare nell’azienda, sottesa all’art. 2560 c.c., come nel caso di un conferimento dell’azienda di un’impresa individuale in una società unipersonale.
Principio di solidarietà nella cessione di azienda, prescrizione e presupposti dell’azione revocatoria
In tema di cessione di azienda, il principio di solidarietà fra cedente e cessionario – fissato dall’art. 2560, comma 2, c.c. con riferimento ai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento e condizionato a che i debiti risultino dai libri contabili obbligatori – deve essere applicato considerando la “finalità di protezione” della disposizione, la quale permette di far comunque prevalere il principio generale di responsabilità solidale del cessionario qualora risulti, da un lato, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi rispetto a quelli per i quali essa è stata introdotta e, dall’altro, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di assicurare tutela effettiva al creditore.
La prescrizione dell’azione revocatoria, regolata dall’art. 2903 c.c., deve essere fatta decorrere dal momento in cui la parte, titolare del diritto a cui l’azione è sottesa, è messa in condizione di farlo valere, secondo il principio generale di cui all’art. 2935 c.c. La prescrizione è quindi necessariamente connessa alla consapevolezza in capo al titolare del potere di far valere il diritto, e non può quindi che farsi decorrere dal momento in cui dell’atto si ha notizia, attraverso le usuali forme di pubblicità.
I presupposti dell’actio pauliana desumibili dalla previsione di cui all’art. 2901 c.c., oltre alla sussistenza di una pretesa creditoria insoddisfatta, consistono nel cd. eventus damni e nella scientia damni, a cui poi si aggiunge la posizione soggettiva del terzo contraente, declinabile in “conoscenza del pregiudizio” nel caso di atto a titolo oneroso, e partecipazione alla “dolosa preordinazione” nel caso di atto anteriore al sorgere del credito. Rispetto all’eventus damni non occorre una prospettiva di danno effettivo ed attuale, essendo sufficiente che a seguito dell’attività dispositiva e fraudolenta del debitore, si profili un pericolo concreto che lo stesso non provveda ad adempiere ai propri obblighi e che l’azione esecutiva non consenta di conseguire alcun utile risultato. Rispetto alla scientia damni, invece, non occorre una specifica conoscenza in capo al debitore del pregiudizio che il proprio atto arreca alle ragioni del creditore, poiché è sufficiente che il debitore sia invece consapevole che il proprio comportamento riduca la consistenza del proprio patrimonio; né costituisce presupposto dell’azione il fatto che il credito sia sorto prima dell’atto che si pretende di revocare; in tali ipotesi, stabilisce l’art. 2901, co. 1, n. 1 c.c., l’intenzione fraudolenta del debitore deve atteggiarsi nella “dolosa preordinazione”, la cui prova incombe sul creditore, ammesso a dimostrare il requisito anche mediante il ricorso a presunzioni.
Inerenza del debito all’esercizio dell’azienda ceduta, responsabilità solidale del cessionario e finanziamenti funzionali all’acquisto dell’azienda
Il concetto di inerenza dei debiti all’esercizio dell’azienda ceduta, cui l’art. 2560, c. 2, c.c. condiziona la responsabilità solidale del cessionario, deve ritenersi corrispondente al collegamento funzionale delle passività rispetto all’esercizio dell’azienda oggetto di cessione, dovendo i debiti di cui si invoca la responsabilità solidale del cessionario essere finalizzati a consentire, agevolare e/o implementare l’esercizio dell’attività imprenditoriale mediante l’impiego e lo sfruttamento del compendio aziendale. Di conseguenza, i debiti della società cedente verso i soci per rimborso di finanziamenti utilizzati per l’acquisto dell’azienda stessa non possono essere considerati inerenti, in quanto non presentano un collegamento funzionale con l’esercizio dell’azienda ed anzi accedono icto oculi ad un orizzonte temporale diverso ed antecedente rispetto a quello in cui è avvenuto in concreto l’esercizio dell’azienda ceduta.
Sorte dei contratti e dei debiti nelle vicende circolatorie dell’azienda
È ammissibile l’introduzione, in sede di prima udienza di trattazione, della domanda nuova risarcitoria fondata sulla responsabilità del cessionario d’azienda ex art. 2558 c.c., ove risponda all’esigenza dell’attore di difendersi dall’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata rispetto alla domanda di condanna al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento di un contratto eseguito dal cedente.
Ai sensi dell’art. 2558 c.c., la successione dell’acquirente dell’azienda nei contratti stipulati per l’esercizio dell’impresa, ancora in corso al momento della cessione, si verifica come effetto legale del trasferimento dell’azienda solo “se non è pattuito diversamente” ed è, quindi, impedita dalla diversa volontà delle parti, che abbiano espressamente pattuito l’esclusione di determinate posizioni contrattuali dall’oggetto della cessione d’azienda.
L’art. 2560, co. 2 c.c. regola la successione nei c.d. debiti puri relativi all’azienda, quelli cioè derivanti da fonte extracontrattuale o da contratti a prestazioni corrispettive in cui il terzo abbia già eseguito integralmente la propria prestazione: di tali debiti l’acquirente è solidalmente responsabile solo se risultanti dai libri contabili obbligatori, rivestendo l’annotazione del debito nelle scritture contabili obbligatorie dell’alienante dell’azienda natura di elemento costitutivo della responsabilità solidale dell’acquirente.
La responsabilità solidale tra cedente e cessionario dell’azienda prevista dall’art. 2560, co. 2 c.c. può essere applicata estensivamente, con finalità di protezione del creditore, solo nella particolare ipotesi in cui la cessione d’azienda sia stata utilizzata come strumento fraudolento per spogliare la società debitrice di ogni attivo e precludere al creditore il soddisfacimento del proprio diritto.
Responsabilità dell’acquirente dell’azienda per debiti inerenti alla stessa
La solidarietà ex lege dell’acquirente nei debiti della cedente è condizionata dalle risultanze dei libri contabili obbligatori, da cui deve emergere l’iscrizione del debito.
La mancata iscrizione nei libri contabili ovvero anche la loro assenza, sotto il profilo della responsabilità debitoria del cessionario, non può quindi essere surrogata dalla prova che l’esistenza dei debiti fosse comunque conosciuta dall’acquirente.
Liquidazione coatta amministrativa e cessione d’azienda (Veneto Banca – Intesa Sanpaolo): inapplicabilità dell’art. 2560 c.c.
Il contratto di cessione tra Veneto Banca s.p.a. e Intesa San Paolo S.p.a., opponibile anche ai terzi in conformità alla previsione dell’art. 3 del d.l. n. 99 del 2017, esclude dal perimetro della cessione, tra l’altro, il contenzioso instaurato successivamente alla cessione per fatti pregressi.
La legittimazione passiva di Intesa San Paolo per tali contenziosi non può neppure derivarsi dall’applicazione dell’art. 2560 c.c., essendo quest’ultima norma infatti incompatibile con la disciplina del d.l. 25 giugno 2017, n. 99, nella parte in cui delimita – agli artt. 2, co. 1, lett. c) e 3, co. 1 – l’esatto perimetro dei beni, diritti, rapporti giuridici, attività e passività oggetto di cessione. L’art. 2560 c.c., infatti, è dettato solo per l’ipotesi di cessione volontaria di azienda, valendo nell’ambito delle procedure concorsuali la regola opposta. La limitazione della responsabilità del cessionario ai soli debiti oggetto della cessione ivi prevista è conforme ai principi in tema di vendite coattive nelle procedure concorsuali. La ratio sottostante alla previsione dell’esclusione della responsabilità del cessionario per i debiti del cedente (c.d. effetto purgativo delle vendite) riposa nell’intento di incentivare la vendita di aziende o di rami di aziende di società fallite, che sarebbe invece pregiudicato a fronte del possibile rischio per l’acquirente di dover rispondere di debiti verosimilmente superiori all’attivo.
Il titolare del credito relativo alla liquidazione di azioni di Popolare di Vicenza, o Veneto Banca, non è legittimato ad agire nei confronti del cessionario dell’azienda
Ai sensi dell’art. 3 del d.l. 25.6.2017, n. 99 (conv. in legge 31.7.2017 n. 121), concernente l’avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., non possono formare oggetto di cessione, neppure sull’accordo delle parti: “a) le passività indicate all’articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180”, ossia il capitale e gli strumenti finanziari diversi dalle azioni computabili nel capitale, “con conseguente estinzione dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali”; “b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse; c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività” (art. 3 comma 1).
Dei debiti che, per accordo tra le parti o in virtù dell’art. 3 del d.l. 25.6.2017 n. 99, sono esclusi dalla cessione, il cessionario non è tenuto a rispondere, né quale obbligato in via principale, né quale accollatario ex lege del debito, salvo rivalsa nei confronti del cedente, poiché l’art. 3 comma 2 del d.l. 99/2017 prevede testualmente che “il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1“. Tale norma ribadisce la consolidata eccezione alla regola generale dell’art.2560 c.c., prevista in materia concorsuale, analogamente alle disposizioni di cui all’art. 105 l.fall. ed all’art. 90, comma 2, T.U.B..
La liquidazione della quota azionaria, in conseguenza dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio – in specie, per decesso del socio e mancato subentro dei suoi eredi – non soltanto non rientra ad alcun titolo tra le Passività Incluse, ma è anzi espressamente e tassativamente esclusa dal perimetro della cessione in quanto oggetto della pretesa è la liquidazione della quota azionaria, ossia la restituzione del capitale conferito incrementato della quota parte delle riserve. Infatti, ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. a) del d.l. 99/2017 che rinvia all’art. 52 comma 1, lettera a), punto i) del d.lgs. 16.11.2015 n. 180 che, nell’individuare le passività soggette al c.d. bail-in ai fini della risoluzione della crisi bancaria, pone al primo posto “i) le riserve e il capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare [..] con conseguente estinzione dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali”. Questi debiti sono espressamente classificati come “Passività Escluse” dall’art. 3.1.4. lett. b), punto iii) del contratto.
Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio, dipenda esso da recesso esclusione o morte del socio, comporta pur sempre il diritto del socio uscente (o dei suoi eredi e aventi causa) alla liquidazione della quota capitale (cfr. art. 2535 c.c.). Il mancato subentro degli eredi nella posizione del defunto costituisce quindi condizione (in senso ampio) di maturazione del diritto alla liquidazione, ma non ne snatura il fondamento, che pur sempre consiste nel rimborso del controvalore dell’investimento azionario del defunto.