Art. 2560 c.c.
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Cessione d’azienda e conoscenza del debito da parte della cessionaria
L’iscrizione nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo essenziale della responsabilità dell’acquirente dell’azienda e l’omessa dimostrazione di tale iscrizione determina il mancato adempimento dell’onus probandi in capo alla parte creditrice circa un requisito necessario ai fini della responsabilità solidale del cessionario e, quindi, del titolo a fondamento della relativa pretesa. Ne consegue che la domanda svolta dall’ingiungente nei confronti del cessionario d’azienda ai sensi dell’art. 2560 c.c. deve essere rigettata per mancanza di prova sia in ordine ad un elemento costitutivo “essenziale” consistente nell’iscrizione dei debiti de quibus nei libri contabili obbligatori dell’azienda ceduta, sia, secondo il più recente principio della Corte di legittimità, per mancata allegazione nonché per omessa dimostrazione della circostanza che la cessione d’azienda sia stata utilizzata dai contraenti come strumento fraudolento per spogliare la società debitrice di ogni attivo, precludendo in tal modo il recupero del credito.
Responsabilità solidale ex art. 2560 c.c.: funzione dell’esclusione pattizia di responsabilità, effetti verso i terzi ed onere della prova
In tema di cessione d’azienda (o di ramo d’azienda) la clausola che contiene un’esclusione pattizia della responsabilità della società cessionaria per i debiti relativi all’azienda trasferita dalla società cedente non vale ad escludere l’operatività della previsione di accollo ex lege dei debiti in capo alla società acquirente, sancita all’art. 2560 secondo comma c.c. Infatti, la pattuizione con cui si preveda l’obbligo in capo alla società trasferente di manlevare l’acquirente per le richieste di pagamento relative a debiti pregressi dell’azienda si atteggia a semplice clausola di regolamentazione dei rapporti interni tra cedente e cessionario, ma non consente di escludere la responsabilità di quest’ultimo nei confronti del creditore, valendo, semmai, ad evitare che all’accollo esterno ex lege corrisponda altresì un accollo interno dei debiti. Il creditore, dunque, può indifferentemente agire sia verso il cedente che verso il cessionario, a prescindere dalla presenza nell’atto di cessione d’azienda di eventuali pattuizioni contrarie.
Il presupposto dell’iscrizione del debito pregresso nei libri contabili obbligatori dell’azienda richiesto dall’art. 2560 c.c. ha il fine di contemperare l’esigenza di tutela dei creditori con quella di certezza dei rapporti giuridici. Tale iscrizione, da un punto di vista processuale, è elemento costitutivo essenziale della responsabilità dell’acquirente dell’azienda per i debiti ad essa inerenti, con la conseguenza che l’onere della prova di tale iscrizione ex art. 2697 c.c. spetta alla parte attrice e il mancato assolvimento di tale onere probatorio può essere rilevato anche d’ufficio dal Giudice.
Debiti relativi all’azienda ceduta e subentro del cessionario nei contratti del cedente
La norma di cui all’art. 2558 deve applicarsi ogni qual volta il debito del cedente l’azienda si ricolleghi a posizioni contrattuali non ancora definite, mentre la disposizione dell’art. 2560 c.c. riguarda il caso in cui il debito contrattuale non sia bilanciato da un credito corrispondente.
In tema di cessione di azienda e posizione creditoria del terzo, ai fini dell’accertamento del subentro del cessionario nei contratti stipulati dal cedente con il terzo ceduto ai sensi dell’art. 2558 c.c., il rapporto contrattuale tra cedente e terzo ceduto deve risultare stipulato per l’esercizio dell’azienda, non ancora cessato, non deve avere carattere personale e non deve essere oggetto di espressa pattuizione tra cessionario e cedente volta ad escludere il subentro nel rapporto con il ceduto.
La cessione di Veneto Banca a Intesa Sanpaolo: individuazione del perimetro della cessione e improcedibilità della domanda in sede ordinaria
Nell’ambito della cessione di Veneto Banca a Intesa Sanpaolo, quest’ultima non è succeduta in tutti i rapporti giuridici facenti capo alla prima secondo la disciplina della cessione volontaria d’azienda ex art. 2560 c.c., ma solamente in quelli indicati dal D.L. n. 99/2017, convertito in legge n. 121/2017 e nell’allegato del relativo contratto di cessione, la cui efficacia verso i terzi è statuita proprio citato Decreto Legge, il tutto in applicazione della normativa speciale dettata in materia di liquidazione coatta amministrativa (come dettagliata ed adeguata al caso di specie dalla predetta normativa). [ LEGGI TUTTO ]
Cancellazione di società e diritto al pagamento del corrispettivo di cessione di azienda tramite accollo di debiti
Se l’esistenza dell’ente collettivo e l’autonomia patrimoniale che lo contraddistingue impediscono, pendente societate, di riferire ai soci la titolarità dei beni e dei diritti unificati dalla destinazione impressa loro dal vincolo societario, è ragionevole ipotizzare che, venuto meno tale vincolo, la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabile a coloro che della società costituivano il sostrato personale. Il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità solidale del cessionario dell’azienda e subentro nei contratti stipulati per il suo esercizio.
In caso di decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di due debitori, la mancata proposizione dell’opposizione da parte di uno di essi determina [ LEGGI TUTTO ]
Cessione d’azienda e responsabilità solidale per debiti pregressi
In materia di cessione di azienda, ai sensi dell’art. 2560 c.c. l’acquirente è responsabile solidalmente per i debiti attinenti all’azienda ceduta e precedenti il trasferimento della proprietà.
In caso di pagamento a un terzo di un debito pregresso, la somma corrisposta da parte dell’acquirente dell’azienda è opponibile al cedente, a nulla rilevando l’eventuale autorizzazione al pagamento da parte del cedente in qualità di debitore principale.
Il contratto di cessione di azienda alla luce dell’art. 2 del D.Lgs. 231/2002
Cessione d’azienda e contratti d’impresa “esauriti”
Il contratto d’appalto inerente lavori di ristrutturazione dell’immobile ove è svolta l’attività d’impresa non è qualificabile come contratto “stipulato per l’esercizio dell’impresa” ai sensi dell’articolo 2558 del codice civile.
Affitto di azienda e trasferimento di contratti e debiti
La successione dell’acquirente, dell’usufruttuario e dell’affittuario di azienda, prevista dall’art. 2558 c.c., salvo patto contrario, nei contratti a prestazioni corrispettive stipulati dal dante causa, presuppone che i predetti contratti [ LEGGI TUTTO ]