Art. 2584 c.c.
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Contraffazione di brevetti relativi a macchine digitali per la decorazione di manufatti ceramici
Il diritto di esclusiva trova riconoscimento e definizione nell’art. 66 c.p.i. il quale stabilisce che i diritti di brevetto consistono nella facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato. È questa la caratteristica della privativa industriale che si configura come diritto assoluto di godimento e sfruttamento monopolistico dell’invenzione con divieto ai terzi di farne utilizzazione senza il consenso del titolare (di regola manifestato con concessione di licenza). Ove i terzi non rispettino l’esclusiva, si rendono responsabili di contraffazione, “letterale” o “per equivalenti”. Il primo tipo di contraffazione è il più semplice da verificare e sussiste ogni volta in cui un terzo realizzi un’invenzione che ha tutte le caratteristiche rivendicate nel brevetto. Il secondo tipo di contraffazione sussiste invece quando un terzo realizza una soluzione molto simile a quella del brevetto, ma non del tutto identica. In questo caso per determinare l’ambito di protezione conferito dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni.
Diritto di priorità e domanda relativa a brevetto poi dichiarato nullo
L’art. 87 della Convenzione sul Brevetto europeo, (così come l’4 comma 3° del CPI) consente il riconoscimento del diritto di priorità in presenza di qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare, cioè idoneo a stabilire la data alla quale la prima domanda è stata depositata, a norma della legislazione nazionale dello Stato nel quale è stato effettuato, o di accordi bilaterali o plurilaterali, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda. Ne discende che [ LEGGI TUTTO ]
Differenza tra minuta e contratto preliminare di trasferimento di brevetto e riflessi sulla responsabilità
Una serie di meri appunti (ancorché in qualche passaggio molto articolati) riguardanti la cessione di un brevetto, in cui le parti si limitano ad esternare le loro intenzioni e si propongono di tradurle in successivi accordi, non costituisce [ LEGGI TUTTO ]