Art. 2585 c.c.
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Funzione della descrizione e delle rivendicazioni nell’azione di accertamento (negativo) di non interferenza di un’invenzione con altra tutelata da bevetto
In materia di brevetti, la descrizione ha la funzione di informazione tecnica, mentre le rivendicazioni hanno il fine di precisare l’oggetto del brevetto. Ne consegue che l’ampiezza dell’esclusiva tetelata dal brevetto deve trarsi senz’altro dalle rivendicazioni, interpretate, ma non integrate, dalla descrizione e dai disegni. L’esclusiva [ LEGGI TUTTO ]