Art. 2598 c.c.
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Il domain name tra marchio celebre e diritto d’autore
La pubblicazione sul sito internet del nome da altri registrato come marchio costituisce violazione dei diritti altrui perchè la notorietà del nome utilizzato anche in campo extracommerciale comporta l’applicazione della disciplina del marchio celebre e la conseguente tutela anche in ambito extramerceologico; [ LEGGI TUTTO ]
Subappalto: certificazioni, illecito concorrenziale e competenza territoriale
Il contratto di sub-appalto tra una s.p.a. e una ATI è soggetto alla normativa sui contratti pubblici di appalto che richiede il possesso di certificazioni e requisiti di qualificazione per la partecipazione a suddetti contratti: difettando nella parte attrice tale necessaria abilitazione, non è configurabile alcun esproprio di attività da parte dei convenuti. [ LEGGI TUTTO ]
Plagio di format televisivo e concorrenza sleale
Con riferimento al plagio di un format per una trasmissione televisiva, non è sufficiente che tra due opere sussistano comuni motivi ispiratori o analoghe idee di fondo, posto che [ LEGGI TUTTO ]
Concorrenza sleale per denigrazione
Costituisce fattispecie di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., sebbene non espressamente prevista dalla norma, per costante applicazione giurisprudenziale, la [ LEGGI TUTTO ]
Rapporto tra diritto di cronaca e concorrenza sleale per denigrazione
Nel giudizio di bilanciamento dei contrapposti diritti della libera manifestazione del pensiero, da un lato, e dell’immagine e della reputazione sociale, dall’altro, sussiste il fumus della lesione della reputazione imprenditoriale, ex art. 2598 comma 2 c.c., quando [ LEGGI TUTTO ]
La concorrenza sleale del terzo estraneo al patto di non concorrenza. La comunanza di clientela come presupposto della concorrenza sleale
Affinché sia configurabile la concorrenza sleale per violazione del patto di non concorrenza in concorso con il contraente di tale patto, è necessario che il terzo estraneo al patto di non concorrenza, che [ LEGGI TUTTO ]
Utilizzo dei marchi ceduti in costanza di cessione d’azienda e tutelabilità di slogan e frasi commerciali con il diritto d’autore e la concorrenza sleale
In presenza di un contratto di cessione di azienda che indichi sia i marchi ceduti che la clientela spartita, l’utilizzo di una parte dei marchi di cui essa non è stata cessionaria (nei confronti dei clienti propri e del cedente) comporta responsabilità extracontrattuale per violazione di tali marchi e per concorrenza sleale ex art. 2598 c.c… La circostanza che la cedente abbia rifornito la convenuta perchè questa rivendesse alcuni prodotti che rechino i marchi non ceduti, non implica consenso all’utilizzo da parte della cessionaria, anche dei marchi non espressamente ceduti.
Va esclusa la violazione del diritto d’autore relativamente a diciture e slogan riportati su prodotti quando non risultino avere un particolare contenuto creativo (non trattandosi di frasi di speciale originalità, tali da distinguersi da altre frasi commerciali e da eccellere per contenuto di fantasia).
La mancata configurabilità della privativa di diritto d’autore su slogan o diciture commerciali non esclude che la pedissequa ripetizione delle medesime frasi sui prodotti commercializzati da un concorrente, unitamente all’imitazione dei segni distintivi e del packaging propri della parte, comporti la violazione della correttezza professionale ex art. 2598 n. 3 c.p.c..
Violazione dell’obbligo di buona fede nell’esecuzione di un contratto di coesistenza tra marchi
Nell’ambito di un contratto di coesistenza di marchi, il fatto che il compromesso negoziale sia fondato su particolari particolarmente piccoli impone alle parti di uniformare i propri comportamenti ad un livello molto elevato di correttezza, tale da [ LEGGI TUTTO ]
Violazione di accordi di coesistenza tra marchi e contraffazione
Violazione dell’accordo di coesistenza tra segni distintivi e principio di buona fede. Il caso dei panettoni Cova
La buona fede nell’esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell’interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si
rendano necessari alla salvaguardia dell’interesse della controparte, nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico.
La violazione sistematica, continuata e duratura di tale canone di lealtà costituisce inadempimento contrattuale di indubbia rilevanza e oggettiva gravità, tale quindi da giustificare l’accoglimento di una domanda di risoluzione contrattuale di un accordo transattivo che regolava la coesistenza tra segni distintivi.