Art. 2598 c.c.
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Violazione dell’obbligo di buona fede nell’esecuzione di un contratto di coesistenza tra marchi
Nell’ambito di un contratto di coesistenza di marchi, il fatto che il compromesso negoziale sia fondato su particolari particolarmente piccoli impone alle parti di uniformare i propri comportamenti ad un livello molto elevato di correttezza, tale da [ LEGGI TUTTO ]
Violazione di accordi di coesistenza tra marchi e contraffazione
Violazione dell’accordo di coesistenza tra segni distintivi e principio di buona fede. Il caso dei panettoni Cova
La buona fede nell’esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell’interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si
rendano necessari alla salvaguardia dell’interesse della controparte, nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico.
La violazione sistematica, continuata e duratura di tale canone di lealtà costituisce inadempimento contrattuale di indubbia rilevanza e oggettiva gravità, tale quindi da giustificare l’accoglimento di una domanda di risoluzione contrattuale di un accordo transattivo che regolava la coesistenza tra segni distintivi.
Imitazione di prodotti non oggetto di privative industriali e concorrenza sleale parassitaria.
La creatività deve ritenersi tutelata nel nostro ordinamento solo per un tempo determinato, fino a quando cioè può considerarsi originale. Quando l’originalità può considerarsi esaurita, ovvero quando quel determinato modo di produrre e/o commercializzare sia divenuto ormai [ LEGGI TUTTO ]
Concorrenza sleale dell’ex collaboratore mediante contraffazione di marchio e storno illecito di clientela
L’ipotesi di cui all’art. 20 lett. a) CPI di uso di segno identico al marchio per un servizio identico a quello per cui è stato registrato garantisce al titolare una tutela assoluta [ LEGGI TUTTO ]
Svilimento e annacquamento del marchio
Lo svilimento e l’annacquamento del marchio rileveano anche sotto il profilo della correttezza professionale ex art. 2598, comma 3,c.c.. In particolare, il mancato impiego del marchio nelle comunicazioni pubblicitarie provoca ad esso un pregiudizio che [ LEGGI TUTTO ]
Criteri di legittimità per l’uso del patronimico coincidente con l’altrui marchio
L’uso del proprio patronimico coincidente con l’altrui marchio per contraddistinguere la propria attività deve essere considerato legittimo se conforme alla correttezza professionale, circostanza da ritenere sussistente qualora l’utilizzo avvenga a fini meramente identificativi/distintivi dell’autore delle prestazioni svolte, il che [ LEGGI TUTTO ]
Contraffazione del marchio di impresa, concorrenza sleale e risarcimento del danno
La tutela del marchio di impresa registrato opera sia in caso di identità, sia in caso di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi, ed è finalizzata a scongiurare il rischio di confusione tra i prodotti, che si sostanzia nella [ LEGGI TUTTO ]
Concorrenza sleale parassitaria e tutela del menù di un ristorante
Costituisce concorrenza sleale ex art. 2598 co.1 n.1 c.c. l’imitazione servile, da parte di un concorrente, del menù di un altro ristorante (e quindi dei prodotti ivi offerti), qualora, dall’esame congiunto dei menù dei ristoranti delle parti in causa e dalla documentazione prodotta, si evinca come i piatti siano tutti esattamente identici, quanto alla presentazione e al nome. Infatti, l’avventore medio tende ad associare un piatto con denominazione/presentazione particolarmente originali a un determinato locale con conseguente potenziale induzione in errore nel ritrovarlo in altri contesti, a nulla ostando il fatto per cui i piatti della cui imitazione si controverte non sarebbero contraddistinti da originalità.
L’effetto confusorio può essere nei fatti enfatizzato da altri elementi che, sebbene non strettamente legati a imitazione dei piatti o del menù, concorrono, nella prospettiva dell’avventore, a ingenerare difficoltà di distinzione di un’attività dall’altra; quali ad esempio: a) la redazione del menù su lavagna di ardesia con gesso bianco in stile corsivo: trattasi di uso proprio dei locali del nord Europa e non tipico della realtà italiana; b) il ricorso a denominazione francese dell’esercizio commerciale: l’estraneità della lingua francese alla realtà italiana è atta a imprimere nell’avventore una nota distintiva rispetto agli altri ristorante da più usuali denominazioni in lingua italiana; c) il fatto che i due locali si trovino entrambi nel medesimo quartiere a poca distanza l’uno dall’altro.
Nullità del marchio registrato a fronte della rinomanza del marchio anteriore e concorrenza sleale
In caso di un marchio anteriore “rinomato” ad invalidare un segno posteriore basta la “somiglianza” tra i due segni, a prescindere dal rischio di confusione per i consumatori, in quanto la rinomanza/notorietà del marchio sul mercato fa sì che [ LEGGI TUTTO ]