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Art. 2598 c.c.
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12 Gennaio 2016

Imitazione servile e principio di estraneità del marchio al prodotto

Al fine di accertare l’esistenza dell’imitazione servile e del pericolo di confusione, la comparazione tra i prodotti concorrenti deve essere compiuta non attraverso un esame analitico dei singoli elementi caratterizzanti ma [ LEGGI TUTTO ]

28 Dicembre 2015

Periculum in mora nel procedimento cautelare per contraffazione di marchi

La spontanea cessazione delle vendite, successiva alla notificazione del ricorso cautelare,non fa venir meno automaticamente l’urgenza di provvedere e dunque il requisito del periculum in mora.

24 Dicembre 2015

Contraffazione di un modello registrato

Ai fini della verifica sulla contraffazione di un modello registrato, la legge richiede da parte del consumatore informato un’impressione generale di somiglianza tra i modelli. Il giudizio di contraffazione [ LEGGI TUTTO ]

24 Dicembre 2015

Il diritto d’autore nell’ambito di un contratto di lavoro autonomo

In analogia con gli artt. 12 bis e ter della l.d.a., che prevedono che l’opera realizzata dal lavoratore dipendente, nell’esercizio delle sue mansioni, appartenga al datore di lavoro, si può ricavare il principio generale per cui [ LEGGI TUTTO ]

24 Dicembre 2015

Storno di dipendenti e concorrenza sleale

Spetta a chi denuncia un c.d. “storno di dipendenti” fornire la prova degli elementi destrutturanti della propria organizzazione imprenditoriale causati dall’acquisizione di suoi dipendenti da parte di un concorrente, fornendo in giudizio, quantomeno, [ LEGGI TUTTO ]

23 Dicembre 2015

Comparazione tra prodotti nella comunicazione commerciale e concorrenza sleale

La comparazione di un prodotto ad un altro di un concorrente costituisce una politica commerciale  lecita in quanto rispondente alle precise aspettative di informazione del pubblico di riferimento, purché sia rispettosa delle regole di leale concorrenza delineate dall’art. 2598 c.c.

Enfatizzare in maniera eccessiva, e contrariamente al vero, il contributo, pur fornito da un terzo, all’ideazione di un prodotto commercializzato da un’altra azienda, attribuendosene la sostanziale paternità, è una modalità comunicativa illecita, in quanto svilisce l’impresa concorrente allorquando la stessa, su un iniziale prototipo altrui, abbia, comunque, svolto ulteriore ed autonoma attività di ricerca sviluppo.

Costituisce, inoltre, fattispecie di concorrenza sleale la comunicazione commerciale finalizzata ad evidenziare un’indimostrata superiorità tecnica del proprio modello rispetto a quello del concorrente, svilendone le pregresse attività progettuali. La pubblicità comparativa, per essere lecita, deve porre a confronto prodotti e servizi secondo criteri obiettivi e sulla base di elementi verificabili.