Art. 2598 c.c.
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I limiti della diffamazione nei comunicati stampa
Vanno ritenuti applicabili ai comunicati stampa, anche emessi da enti pubblici, i generali principi in tema di diffamazione, riguardanti in particolare, la verità della dichiarazione, l’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca e il requisito della continenza, dovendo tenersi in considerazione il rapporto tra il testo ed il contesto.
Va esclusa l’illiceità dei comunicati stampa ove i fatti descritti siano di interesse pubblico, non siano stati menzionati i nomi dei soggetti coinvolti e siano state utilizzate espressioni ipotetiche accompagnate da forme verbali al condizionale.
Il requisito della creatività per l’elaborazione di progetti conservativi e di restauro di opere architettoniche
In tema di diritto d’autore, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l’art. 1 della legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell’art. 1 della legge citata, di modo che un’opera dell’ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia; inoltre, la creatività non è costituita dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione. Non è quindi necessario che l’opera creativa presenti novità assolute, essendo sufficiente un atto creativo, anche minimo, che esprima le scelte personali dell’autore.
La necessità di indagini e di istruttoria ai fini dell’accertamento della concorrenza sleale per sviamento di clientela
L’illiceità della condotta in tema di concorrenza sleale per sviamento di clientela non dev’essere ricercata episodicamente, ma va desunta dalla qualificazione tendenziale dell’insieme della manovra posta in essere per danneggiare il concorrente, o per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato. Ne consegue che pur a fronte di un apprezzamento indiziario, la fisiologia del passaggio di clientela, ove ecceda la normale tollerabilità, necessita di indagini e istruttoria al fine di verificare se sia stato posto in essere un piano di attività preordinato e sviluppato proprio al fine di determinare un massiccio esodo in violazione della libera determinazione del volere della clientela che si assume sviata. Quanto all’elenco dei clienti, affinché il trasferimento di un complesso di informazioni aziendali, riservate o costituenti veri e propri segreti aziendali, possa configurare atto di concorrenza sleale, è necessario che ci si trovi in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non secretati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l’esperienza del singolo normale individuo e configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito.
Lo sviamento di clientela, tra quadro indiziario e idonea prova della condotta anticoncorrenziale
In tema di concorrenza sleale per sviamento di clientela, l’illiceità della condotta non dev’essere ricercata episodicamente, bensì attraverso l’acquisizione sistematica di clienti del precedente datore di lavoro, mentre è da ritenere fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della sua nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l’impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro. Né il mero dato contabile del calo di fatturato del soggetto che lamenta l’illecito, a fronte del notevole fatturato prodotto dal soggetto che avrebbe posto in essere l’illecito, può essere letto in chiave indiziaria, essendo del tutto compatibile, in mancanza di idonea prova di condotta anticoncorrenziale, anche con l’ingresso nel mercato di un nuovo competitor, dotato della capacità occorrente per rispondere alla domanda di mercato nel settore.
Responsabilità della società per illecita utilizzazione di opere musicali da parte del dipendente e prescrizione del diritto al risarcimento del danno
Le violazioni delle prescrizioni in tema di diritto d’autore si configurano come illeciti extracontrattuali, ai quali è applicabile la disciplina in tema di responsabilità dei padroni e committenti di cui all’art. 2049 c.c.: in forza di tale disposizione, la presunzione di responsabilità a carico del datore di lavoro presuppone, da un lato, l’esistenza di un rapporto di lavoro o di commissione, dall’altro un collegamento tra il fatto dannoso del dipendente e le mansioni svolte, al quale fine non si richiede un vero e proprio nesso di causalità, essendo sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l’incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione che ha agevolato o reso possibile il fatto dannoso, anche se il dipendente ha operato oltre i limiti delle proprie incombenze e all’insaputa del datore di lavoro, ma pur sempre per finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono assegnate, e comunque non per finalità proprie.
Il diritto al risarcimento del danno non può ritenersi prescritto, in forza del decorso del termine quinquennale di prescrizione tra la data di prima pubblicazione del video (2011) e la data della diffida (2018). Infatti, mentre in caso di illecito istantaneo, che si esaurisce in un lasso definito di tempo, la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno, nel caso di illecito permanente, caratterizzato dalla protrazione nel tempo della verificazione dell’evento, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello il cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della condotta dannosa.
Concorrenza sleale per storno di dipendenti
L’illecito concorrenziale di storno di dipendenti richiede un complesso di presupposti, come il numero elevato di dipendenti coinvolto nello storno, l’utilizzazione di affermazioni denigratorie o false per indurre alle dimissioni detti dipendenti, la capacità della condotta dello stornante di destrutturare l’organizzazione aziendale del concorrente (per il numero di dipendenti stornati o per la loro particolare posizione professionale o apicale nell’organizzazione del concorrente) al di là del fisiologico disagio derivante dalla perdita di risorse professionali anche importanti (che costituisce in sé avvenimento del tutto conforme ad una normale dinamica di mercato).
Cessione del ramo d’azienda, sviamento di clientela e storno di dipendenti tra società assicurative
Concorrenza sleale per sviamento di clientela tra imprese concorrenti che forniscono impianti di riscaldamento e raffreddamento
Limiti all’inserimento nel marchio di un patronimico identico al marchio celebre di un terzo
L’inserimento, nel marchio, di un patronimico coincidente con il nome della persona che in precedenza l’abbia incluso in un marchio registrato, divenuto celebre, e poi l’abbia ceduto a terzi, non è conforme alla correttezza professionale se non sia giustificato, in una ambito strettamente delimitato, dalla sussistenza di una reale esigenza descrittiva inerente all’attività, ai prodotti o ai servizi offerti dalla persona che ha certo il diritto di svolgere una propria attività economica ed intellettuale o creativa ma senza trasformare la stessa in un’attività parallela a quella per la quale il marchio anteriore sia non solo stato registrato ma abbia anche svolto una rilevante sua funzione distintiva.
Concorrenza sleale per imitazione servile finalizzata alla produzione di mulini per la frantumazione di residui ceramici
In tema di concorrenza sleale per confusione dei prodotti, l’imitazione rilevante ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c. non esige la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo di quella che investe le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, in quanto idonee, per capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, sempreché la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto. L’imitazione servile del prodotto dell’impresa concorrente può configurare, qualora ricorrano certi presupposti, un atto di concorrenza sleale, e determinare l’obbligazione del risarcimento del danno pur se il prodotto imitato non costituisca oggetto di privativa o di valida privativa. In tale contesto viene evidentemente in considerazione la capacità distintiva del prodotto imitato, e cioè il fatto che esso sia dotato di forme o di elementi esteriori non banali o standardizzati nello specifico settore e che abbiano assunto nella percezione del pubblico di riferimento la qualità di segno distintivo del prodotto stesso. [Nel caso di specie, la prospettazione difensiva dell’attrice sconta un grave ed insanabile deficit assertivo, atteso che risulta del tutto assente o, comunque, appare insufficiente la descrizione degli elementi esteriori/strutturali, estetici e stilistici non standardizzati e non necessariamente funzionali, dotati, quindi, di carattere distintivo ed individualizzante, in forza dei quali la platea dei consumatori avrebbe dovuto e potuto riconoscere l’origine imprenditoriale dei mulini de quibus, attribuendone conseguentemente la “paternità” all’attrice, e la cui pedissequa riproduzione nei macchinari pubblicizzati e messi in vendita dalla convenuta anche con il proprio logo, avrebbe potuto generare il lamentato, ma non dimostrato, disorientamento commerciale.]