Art. 2598 n. 1 c.c.
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Contraffazione del marchio rinomato Eataly e concorrenza sleale confusoria
Con riferimento alla valutazione della notorietà di un marchio la Corte di Giustizia Ue ha affermato che il grado di conoscenza richiesto deve essere considerato raggiunto se il marchio è conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti da detto marchio. Nell’esaminare tale condizione il giudice nazionale deve prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti della causa, cioè, in particolare, la quota di mercato coperta dal marchio, l’intensità, l’ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l’entità degli investimenti realizzati dall’impresa per promuoverlo. In merito al profilo territoriale, non si può esigere che la notorietà esista su “tutto” il territorio dello Stato membro, essendo sufficiente che essa esista in una parte sostanziale di esso.
Valutazione comparativa dei marchi: giudizio di confondibilità
Ai sensi dell’art. 54, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 207/2009, il titolare di un marchio anteriore che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l’uso di un marchio comunitario posteriore nello stato membro in cui il marchio anteriore è tutelato, non può [ LEGGI TUTTO ]