Art. 2599 c.c.
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Concorrenza sleale per imitazione servile: fattispecie e danno cagionato
Costituisce imitazione servile confusoria la ripresa delle caratteristiche estetiche del prodotto dotate di efficacia individualizzante (e quindi idonee a ricollegarlo a una determinata impresa), in modo da indurre il consumatore a ritenere erroneamente che il prodotto imitante provenga dalla stessa fonte produttiva di quello imitato; va esclusa, invece, l’imitazione servile quando la ripetizione dei connotati formali si limiti a quei profili conseguenti alle caratteristiche funzionali e necessitate del prodotto, in quanto il divieto di imitazione servile attiene ai caratteri non essenziali, non funzionali, capricciosi o arbitrari e per tale motivo individualizzanti, con conseguente onere di differenziazione da parte del concorrente.
La concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell’impresa altrui non consiste nell’adozione, sia pur parassitaria, di tecniche materiali o procedimenti già usate da altra impresa (che può dar luogo, invece, alla concorrenza sleale per imitazione servile), ma ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all’impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori; la tutela prestata dalla previsione di cui all’art. 2598 c.c. ha infatti lo scopo di offrire una protezione all’uso corretto degli strumenti concorrenziali, considerati un valore-strumento per il benessere sociale, e non già di rendere possibile la creazione di monopoli o cartelli d’imprese, in grado di escludere dal mercato qualsiasi concorrente che intenda competere con il marchio noto.
Anteriorità brevettuali e definizione dell’imitazione servile ex art. 2598, n. 1, c.c.
La valutazione delle anteriorità brevettuali in grado di inficiare la novità del brevetto – e dunque la sua validità – impone, attraverso un giudizio prognostico, di verificare l’effettiva possibilità per un esperto del settore di realizzare l’invenzione oggetto dell’insegnamento brevettuale attraverso la mera ricomposizione ed elaborazione delle già acquisite conoscenze del settore al momento della registrazione. A tal proposito, occorre in primo luogo effettuare un giudizio di rilevanza tra le diverse, e generalmente copiose, anteriorità afferenti a un medesimo settore, circoscrivendo quelle che costituiscono il migliore punto di partenza per giungere alla soluzione rivendicata dalla privativa in esame. In sostanza, affinché possa ritenersi sussistente un’anteriorità, è necessario valutare se un esperto del ramo, attraverso collegamenti ovvi tra anteriorità rilevanti e attraverso semplici associazioni logiche tra soluzioni note alla tecnica – alla data di deposito del brevetto o della priorità rivendicata – sarebbe stato in grado di giungere al risultato della privativa.
Non si concretizza comportamento censurabile quale imitazione servile ex art. 2598, n. 1, c.c. quando vi è una condotta meramente riproduttiva delle forme del concorrente, ma è necessario che dalla imitazione delle forme derivi, in nesso causale, un concreto pericolo di confusione o associazione: questo avviene solo qualora l’imitazione abbia riguardo a forme o aspetti peculiari dei prodotti della concorrente che, per la loro originalità e novità, individuino il prodotto, rendendolo marcatamente diverso dagli altri, tanto da evidenziarne immediatamente la provenienza di fronte alla specifica clientela alla quale esso è destinato. Infatti, la finalità che si pone l’art. 2598 c.c. è mantenere all’attività dell’impresa come concretamente svolta la sua funzione distintiva, garantendo che sia rispettata la possibilità di identificare quella impresa come fonte della produzione di un bene o servizio che sia riconoscibile agli occhi del pubblico e abbia acquisito notorietà sul mercato, tutelandola rispetto a comportamenti che ingenerino equivoci circa la provenienza dei prodotti, determinando così uno sviamento della clientela. In definitiva, chi si duole dell’imitazione servile non può limitarsi a dimostrare che il proprio prodotto sia stato imitato fedelmente dal concorrente, ma deve anche dimostrare che tale imitazione è confusoria.
Litispendenza di cause e criterio della prevenzione
Qualora si verifichi l’ipotesi di litispendenza di cause, ossia di identità soggettiva e oggettiva di giudizi instaurati dinanzi a uffici giudiziari diversi, la competenza spetta al giudice preventivamente adito, mentre l’altro ufficio giudiziario dispone la cancellazione della causa pendente dinanzi ad esso.
Nel caso di specie di giudizio di contraffazione di brevetto, il criterio della prevenzione si determina in base alla pendenza dei giudizi di merito, non rilevando, invece, l’instaurazione del procedimento cautelare per descrizione, poiché essa assolve unicamente a fini di istruzione preventiva ed è estranea alla funzione di garantire l’efficacia di una futura decisione di merito. Al contrario, sarebbe valutabile un ricorso cautelare che anticipi il contenuto della domanda di merito.
Concorrenza sleale ex art. 2598, nn. 1-2, c.c.: condotte integranti confusione tra segni distintivi e appropriazione di pregi altrui
Costituiscono atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. le seguenti condotte: l’uso di un marchio che evoca quello di parte attrice, comprendendo lo stesso termine e gli stessi colori, senza introdurre elementi fortemente distintivi tali da determinare una sicura differenziazione; l’uso per la denominazione sociale, l’insegna, il nome a dominio e il profilo Facebook, di termini che evocano i segni distintivi dell’attrice; l’apertura di un’identica società svolgente la medesima attività di impresa, senza soluzione di continuità subito dopo il recesso del contratto di concessione con l’attrice, nello stesso stabile, seppur ad un diverso piano; la pubblicizzazione della nuova attività eseguita in modo tale da evocare nel pubblico l’idea di una continuità con la precedente realtà imprenditoriale, anziché quella di una società di nuova costituzione del tutto autonoma dall’attività dell’attrice.
In tal modo è integrata la condotta di confusione tra segni distintivi, ai sensi del n. 1 del predetto articolo 2598 c.c., nonché l’illecito di appropriazione di pregi dei prodotti e dell’impresa dell’attrice di cui al n. 2.
Tutela di design non registrato nei confronti del (preteso) licenziatario – requisiti di tutela, divulgazione e valore artistico
Si ha mutamento della domanda quando variano il petitum e/o la causa petendi, ma resta ammessa la proposizione della domanda nuova con la memoria ex art. 183, comma 6, n.1. c.p.c. quand’essa sia inerente alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, oppure sia connessa per incompatibilità a quella in origine proposta, ovvero non comporti la compressione del diritto di difesa avversario o un allungamento eccessivo dei tempi processuali.
L’art. 17 della direttiva 6/2002, statuendo che “I disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno stato membro o con effetti in uno stato membro a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d’autore vigente in tale stato”, consente di desumere che le suddette disposizioni si applichino esclusivamente ai disegni o modelli oggetto di registrazione, non essendo individuabile alcun appiglio normativo che consenta di estendere la tutela apprestata ai diritti d’autore anche ai disegni e ai modelli non registrati, quali quelli oggetto di causa, sulla base di una pretesa applicazione analogica non consentita dall’eccezionalità della normativa e, in ogni caso, non suffragata da alcuna risultanza probatoria.
Ai fini della tutelabilità, in base alla normativa sul diritto d’autore, di una creazione d’arte applicata all’industria, l’art. 2, n. 10 della l. 633/1941 si esige che l’opera di industrial design abbia un “quid pluris” costituito dal valore artistico, la cui prova spetta alla parte che ne invoca la protezione, che può essere ricavato da una serie di parametri oggettivi, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, l’acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista.
La nozione di utilizzatore informato è intermedia tra quella di consumatore medio applicabile in materia di marchi (al quale non è richiesta alcuna conoscenza specifica e che in generale non effettua un confronto diretto tra i marchi in conflitto) e quella della persona competente in materia provvista di competenze tecniche approfondite. Pertanto, l’utilizzatore informato non ha, né tantomeno deve possedere le competenze di un esperto tecnico del settore di riferimento, bensì, utilizzando il prodotto per l’uso cui è destinato, è tuttavia dotato non già di un’attenzione media, bensì di una particolare diligenza, a prescindere dal se quest’ultima sia dovuta alla sua esperienza personale oppure alla sua conoscenza approfondita del settore considerato.
Ai fini della contraffazione di modelli non registrati, non è sufficiente la riproduzione di tutte le caratteristiche individualizzanti, ma la tutela è ristretta ai casi di identità dei modelli, che si verifica quando la violazione derivi dalla integrale “copiatura” del modello.
Storno di dipendenti, diritti costituzionalmente garantiti e concorrenza sleale
Lo storno di dipendenti costituisce atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3, c.c., soltanto quando è attuato al fine di ottenere un diretto vantaggio a danno del concorrente. Al contrario, il mero passaggio di dipendenti da un’impresa all’altra non costituisce di per sé atto di concorrenza sleale, poiché così interpretata, la norma contrasterebbe con il diritto del prestatore di lavoro di migliorare la propria posizione economica (art. 35 Cost.), nonché con il principio di libera iniziativa economica (art. 41 Cost.).
Tale contegno diviene illecito concorrenziale quando sia accompagnato da una serie di elementi – quali, ad esempio, il numero dei dipendenti stornati, la loro competenza professionale, il ruolo che rivestivano – che evidenziano l’illiceità della condotta dell’impresa stornante, la quale si avvale degli investimenti formativi effettuati dall’impresa stornata sui propri dipendenti.
Con particolare riguardo al c.d. animus nocendi, affinché lo storno di dipendenti possa essere qualificato come atto di concorrenza sleale da parte dell’impresa concorrente, non è sufficiente la mera consapevolezza, nell’agente, dell’idoneità dell’atto a danneggiare l’altra impresa, ma è necessaria l’intenzione di conseguire tale risultato, la quale deve essere ritenuta sussistente tutte le volte che lo storno di dipendenti sia posto in essere con modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale, se non supponendo nell’autore l’intenzione di recare pregiudizio all’organizzazione ed alla struttura produttiva dell’impresa concorrente in misura che ecceda il normale pregiudizio che ad ogni imprenditore può derivare dalla perdita di dipendenti in conseguenza della loro scelta di lavorare presso altra impresa.
Concorrenza sleale per storno di clientela da parte dell’ex socio di s.a.s.
Al socio già receduto da una società di persone non è vietato – salva diversa previsione statutaria – l’esercizio di nuova attività in concorrenza con essa. [ LEGGI TUTTO ]
Insussistenza di uno storno illecito di dipendenti nel contesto della aggiudicazione di un contratto di appalto
Lo storno dei dipendenti deve ritenersi vietato come atto di concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598 c.c. n. 3, allorché sia attuato non solo con la consapevolezza nell’agente dell’idoneità dell’atto a danneggiare l’altrui impresa, ma altresì [ LEGGI TUTTO ]
Concorrenza sleale mediante atti confusori e di vanteria
La condotta idonea a creare confusione con i prodotti e l’attività svolta da altri (riproduzione nel proprio nome a dominio del nome a dominio del sito di controparte) deve considerarsi illegittima in quanto atto di concorrenza sleale, rispetto al quale [ LEGGI TUTTO ]
Sommatoria di elementi noti e altezza inventiva del brevetto
La combinazione di elementi noti (in quanto anticipati da altre anteriorità) con elementi banali, di immediata evidenza per qualunque esperto del settore, equivale alla semplice sommatoria di caratteristiche produttive, inidonea ad attribuire [ LEGGI TUTTO ]