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Art. 2602 c.c.
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Clausole di prelazione statutaria e parasociale: conseguenze della violazione e modalità della denuntiatio

L’alienazione di quote sociali in spregio ad una clausola di prelazione statutaria è valida ma relativamente inefficace nei confronti della società, la quale è tenuta a non considerare socio il soggetto che abbia acquistato la quota sociale sulla base di un atto posto in essere in violazione della clausola di prelazione. Al contrario, l’alienazione in violazione di clausola limitativa della circolazione di natura parasociale comporterà la sola responsabilità del socio alienante (inadempiente rispetto al patto parasociale), senza che sia ravvisabile alcuna conseguenza sul piano dell’organizzazione sociale.

La denunciato (ossia l’inoltro ai soci della proposta contrattuale rivolta ai sensi dell’art. 1326 c.c. al terzo cessionario) deve contenere tutte le condizioni contrattuali stabilite con il terzo, con conseguente onere di forma se il contratto rientra tra le ipotesi previste dall’art. 1350 c.c. I soci, infatti, devono essere messi in condizione di acquisire la piena consapevolezza dell’affare e di valutare la convenienza dell’esercizio della prelazione; esigenza che deve essere soddisfatta per mezzo di un’indicazione analitica di tutti gli elementi della proposta.

La disciplina applicabile alle società consortili

Nelle società consortili le deliberazioni dell’assemblea devono essere assunte con il rispetto delle inderogabili disposizioni societarie e non in base all’art. 2606 c.c. Alle società consortili deve applicarsi la disciplina tipica della forma societaria prescelta, costituendo il tipo societario prescelto l’ossatura giuridica dell’ente consortile.

In materia di società consortile costituita secondo il tipo delle società di capitali, la causa consortile può comportare la deroga delle norme che disciplinano il tipo adottato ove la loro applicazione sia incompatibile con profili essenziali del fenomeno consortile, fermo restando che siffatta deroga non può giustificare lo stravolgimento dei principi fondamentali che regolano il tipo di società di capitali scelto, al punto da renderlo non più riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale.

10 Settembre 2020

Inapplicabilità dell’art. 3 ex D. Lgs. n. 168/2003 ai consorzi non costituiti in forma societaria

La materia dei contributi che i consorziati devono versare al consorzio e quella dell’impugnazione di deliberazioni consortili e, più in generale, le vicende che investono i rapporti consortili con riguardo a consorzi non costituiti in forma societaria, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 3 ex D. Lgs. n. 168/2003, né per espressa previsione normativa né per analogia, stante la disciplina tipica prevista dagli artt. 2602 e ss. c.c.

L’eventuale ampliamento della competenza della Sezione Specializzata viene in rilievo solo nel caso in cui sia sottoposta al suo esame almeno una materia rientrante nell’art. 3 di cui sopra.

17 Luglio 2015

Riconoscimento di attività d’impresa autonoma e obbligo di iscrizione a consorzio

In tema di condizioni che impongono l’adesione di una impresa, ai sensi dell’art 233 comma 9 del dlgs 152/06, ad un consorzio nazionale, la formulazione letterale del testo, in piena conformità al peculiare meccanismo predisposto, non reca alcun riferimento ad un meccanismo di tipo “autorizzatorio” (e dunque ad una esigenza di rimozione, logicamente preventiva, di un limite al libero esercizio dell’attività) ma [ LEGGI TUTTO ]

15 Giugno 2015

Centro commerciale e disciplina della concorrenza

Non integra un’illegittima violazione della concorrenza la clausola statutaria di un consorzio avente ad oggetto la tutela della pluralità dell’offerta commerciale in un centro commerciale per il tramite della predeterminazione della destinazione d’uso degli [ LEGGI TUTTO ]