Art. 2606 c.c.
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Applicazione analogica della normativa in materia di condominio alla modifica delle tabelle millesimali nei consorzi
È illegittima la delibera che ripartisce le spese del consorzio in deroga a quanto previsto dalle tabelle millesimali nel caso in cui lo statuto del consorzio preveda espressamente che la ripartizione di tutte le spese ed oneri del consorzio debba avvenire sulla base delle carature in millesimi indicate in una specifica tabella millesimale.
In materia di consorzi, in mancanza di esplicita previsione statutaria in ordine alle modalità di modificazione delle tabelle millesimali, appare arbitrario ritenere che tali tabelle possano essere modificate a maggioranza, come qualsiasi altro contenuto regolamentare, ed appare invece applicabile per analogia la disciplina di legge che regola le modifiche delle tabelle millesimali in ambito condominiale, ove è richiesta l’unanimità.
Invalidità delle deliberazioni consortili e falsità della dichiarazione di accettazione della carica di amministratore
In tema di impugnazione delle deliberazioni consortili, l’art. 2606, co. 2, c.c. si riferisce ai vizi di mancanza di conformità della delibera alla legge e al contratto riconducibili alla categoria dell’annullabilità delle delibere consortili, ma tace sulla regolamentazione delle patologie più gravi della nullità o della inesistenza della deliberazione che ricadono, così, nell’ambito applicativo delle regole di diritto comune che presiedono all’azione di nullità dei negozi, imprescrittibile e proponibile da chiunque vi abbia interesse, non potendo trovare applicazione analogica la disciplina più restrittiva prevista in materia societaria, in ragione della diversa natura del consorzio rispetto alla società.
La dichiarazione di accettazione della carica di amministratore, pur contenuta nel verbale dell’assemblea di nomina, è manifestazione di volontà riferibile solo alla sfera giuridica dell’amministratore stesso, completamente estranea al contenuto della deliberazione dell’organo assembleare. Pertanto, le contestazioni circa la veridicità della firma apposta alla dichiarazione di accettazione devono essere proposte mediante impugnazione del negozio di accettazione, non essendo sufficiente limitarsi ad impugnare la delibera di nomina sull’erroneo presupposto che l’accertamento della falsità dell’attestazione della sua presenza all’assemblea e della sua firma, siano ragioni sufficienti a determinare l’inesistenza o la nullità della deliberazione dell’assemblea.
La disciplina applicabile alle società consortili
Nelle società consortili le deliberazioni dell’assemblea devono essere assunte con il rispetto delle inderogabili disposizioni societarie e non in base all’art. 2606 c.c. Alle società consortili deve applicarsi la disciplina tipica della forma societaria prescelta, costituendo il tipo societario prescelto l’ossatura giuridica dell’ente consortile.
In materia di società consortile costituita secondo il tipo delle società di capitali, la causa consortile può comportare la deroga delle norme che disciplinano il tipo adottato ove la loro applicazione sia incompatibile con profili essenziali del fenomeno consortile, fermo restando che siffatta deroga non può giustificare lo stravolgimento dei principi fondamentali che regolano il tipo di società di capitali scelto, al punto da renderlo non più riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale.
Legittimità delle clausole statutarie di esclusione del socio consorziato e onere della prova
È legittima la clausola statutaria di un consorzio che preveda espressamente l’esclusione del socio consorziato nelle ipotesi in cui quest’ultimo ponga in essere inadempimenti, scorrettezze o gravi negligenze nei confronti del consorzio o degli altri consorziati.
Non sussiste rapporto di pregiudizialità tra causa attinente al rapporto societario e quella avente ad oggetto le spettanze contrattuali tra le medesime parti, né connessione, potendo solo alcune questioni di fatto rilevare nell’una e nell’altra.
Attore sostanziale nelle azioni di impugnazione delle delibere di esclusione del socio è la società convenuta, ma ciò non esime l’opponente dall’onere di adeguata allegazione e dalla contestazione di tutti i profili motivazionali dell’esclusione, e ove i fatti siano veri – o non contestati – spetta al socio dedurre e provare le circostanze che li giustificano o li rendono irrilevanti.
Impugnativa di una delibera assembleare di società consortile: linee guida per i soci
I soci di società consortile che interpongono impugnazione avverso un deliberato assembleare di tale società devono, inter alia, tenere in considerazione che: (i) rispetto a quanto previsto, in via generale, dall’art. 2606 c.c., prevarranno e si applicheranno, anche sulla scorta di un prevalente e consolidato orientamento giurisprudenziale, le norme relative alla disciplina tipica della forma societaria prescelta da tale società consortile, (ii) la qualità di socio, anche ai fini del rilascio di eventuali deleghe, potrà essere fatta valere unicamente per tabulas nonché facendo pieno riferimento a quanto risultante dal registro delle imprese, (iii) le disposizioni statutarie prevalgono sempre su quelle dell’atto costitutivo, (iv) l’esistenza di situazioni di conflitto d’interesse in capo ai soci non è da sola sufficiente a fondare l’annullamento di una delibera assembleare dovendo altresì essere provato un danno, anche solo potenziale, per la società, (v) i soci che non abbiano interamente versato i conferimenti ma che – allo stesso tempo – non siano stati costretti a farlo entro un determinato limite temporale potranno essere ammessi a partecipare alle decisioni assembleari, (vi) la sussistenza di eventuali requisiti di legge in capo ai soci andrà accertata alla data di adozione della delibera e (vii) eventuali abusi del potere della maggioranza in danno della minoranza potranno configurarsi soltanto laddove la delibera arrechi danno agli interessi di uno o più soci di minoranza in assenza di un concorrente interesse e della società con l’esclusivo intento della maggioranza di arrecare nocumento alla minoranza.
Impuganzione di una delibera consortile di ammissione di un nuovo consorziato
In caso di impugnazione di una delibera consortile volta all’ammissione di un nuovo consorziato, l’unico contraddittore necessario è il consorzio, al quale la stessa è giuridicamente imputabile; mentre il nuovo consorziato è litisconsorte facoltativo [ LEGGI TUTTO ]
Impugnazione di delibera consortile: inapplicabilità delle disposizioni dettate in materia di società. Tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. Ammissibilità della sospensione degli effetti delle delibere self executing che mantengano la propria efficacia rispetto all’organizzazione consortile ed alla posizione dei consorziati. Proroga del consorzio (reclamo)
Impugnazione di delibera consortile: inapplicabilità delle disposizioni dettate in materia di società. Tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. Ammissibilità della sospensione degli effetti delle delibere self executing che mantengano la propria efficacia rispetto all’organizzazione consortile ed alla posizione dei consorziati. Proroga del consorzio
Nell’ipotesi di impugnazione di delibera emessa dall’organo assembleare di consorzio non costituito in società per azioni deve applicarsi non il procedimento disciplinato dall’art. 2378 c.c., bensì lo strumento cautelare apprestato dall’art. 700 c.p.c. [ LEGGI TUTTO ]