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Art. 2697 c.c.
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27 Aprile 2015

Onere di allegazione dei fatti in capo all’attore e interpretazione della domanda da parte del giudice

Il Giudice, per quanti sforzi interpretativi della domanda possa fare, non può certo spingersi a “scegliere” la causa petendi tra le varie prospettate, poiché violerebbe il principio dispositivo che governa il processo civile, in forza del quale la parte che agisce deve anzitutto allegare i fatti che sorreggono la domanda, sui i quali controparte ha diritto di replicare. [ LEGGI TUTTO ]

12 Marzo 2015

Questioni in materia di concorrenza sleale per imitazione servile

Il rapporto di concorrenza tra le imprese non è escluso dall’appartenenza delle stesse a diversi mercati  e/o linee di distribuzione, posto che occorre tenere in conto le potenzialità espansive della concorrente leale, la quale potrebbe decidere di estendere [ LEGGI TUTTO ]

17 Febbraio 2015

Profili causali e contabili dei versamenti dei soci e onere di qualificazione dell’apporto

Colui che agisce per la restituzione del capitale versato in una società ha l’onere della prova circa la qualificazione del versamento come mutuo o come finanziamento.

17 Febbraio 2015

Clausola compromissoria e competenza del giudice ordinario. Violazione di patto parasociale e onere della prova.

Va rigettata l’eccezione preliminare di incompetenza del giudice ordinario sollevata per la presenza in statuto di una clausola compromissoria arbitrale laddove l’oggetto della controversia [ LEGGI TUTTO ]

13 Febbraio 2015

Concorrenza sleale per imitazione confusoria da parte dell’ex rivenditore

In materia di condotte di concorrenza per imitazione servile, appropriazione di pregi e contrarietà ai principi di correttezza professionale, la tutela di cui all’art. 2598, comma 1, c.c., attiene non alla forma del prodotto in sé, bensì [ LEGGI TUTTO ]

23 Gennaio 2015

Non configura responsabilità precontrattuale l’eccessivo ottimismo sulla realizzabilità dell’operazione

L’eccesso di ottimismo sulla possibilità di riuscita di un’operazione non può in alcun caso essere assunto a fonte di responsabilità precontrattuale ove non corroborato da vere e proprie “informazioni” definibili come “false”, il cui onere probatorio e la cui deduzione incombono sull’attore.

Non configura [ LEGGI TUTTO ]

3 Luglio 2014

Cessione di partecipazioni sociali ed eccessiva onerosità sopravvenuta

L’attore in un giudizio di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, non può limitarsi a svolgere una deduzione in realtà meramente ipotetica dei fatti costitutivi della domanda proposta, con conseguente carattere chiaramente esplorativo delle richieste di prova formulate al riguardo, essendo egli gravato dell’onere di dedurre specificamente [ LEGGI TUTTO ]

1 Ottobre 2013

Azione di responsabilità ex art 146 l.fall.: onere probatorio

L’azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. presuppone il concorso di due indefettibili condizioni: 1) la violazione dell’obbligo di adempiere, con la necessaria diligenza, gli obblighi imposti dalla legge e dell’atto costitutivo a tutela della compagine sociale e dei creditori sociali; 2) l’esistenza di un danno causalmente imputabile al comportamento negligente posto in essere dagli amministratori. Orbene, in applicazione degli ordinari canoni probatori che sovraintendono il processo civile, appare incontrovertibile che graverà sull’istante l’onere di dimostrare la sussistenza di siffatti presupposti. Più precisamente graverà sulla curatela l’onere di provare, giusta il disposto dell’art. 2697 c.c., sia la violazione dei doveri e degli obblighi di derivazione pattizia o legale legati alla assunzione dell’incarico da parte dell’amministratore sia l’esistenza di precipue voci di danno eziologicamente riconducibili alla inosservanza dei suddetti obblighi e doveri.
Potendosi configurare un’inversione dell’onere della prova solo quando l’assoluta mancanza ovvero l’irregolare tenuta delle scritture contabili rendano impossibile al curatore fornire la prova del predetto nesso di causalità (cfr. Cass. n. 7606/11). [Nel caso di specie dalla stessa relazione del consulente della curatela si evince l’insussistenza di tale ipotesi posto che risulta che la società ha tenuto i libri contabili fino alla data in cui è cessata ogni attività e l’esame della documentazione fornita alla curatela si è rivelato idonea alla ricostruzione della gestione degli affari e del movimento degli affari della società, il che basta ad escludere la possibilità di ricorrere al criterio residuale della differenza attivo-passivo, con la conseguente necessità di provare il danno]