Art. 2703 c.c.
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Sulla natura consensuale e sulla forma del contratto di trasferimento di quote di s.r.l.
Il contratto di trasferimento di quote di s.r.l. ha di per sé natura consensuale ed effetti reali, sicché l’effetto traslativo della proprietà sulla quota alienata, trattandosi pacificamente di diritti disponibili, si perfeziona con l’accordo delle parti a mezzo di atto di autonomia privata. Affinché la cessione sia quindi valida ed efficace inter partes, non sono previsti particolari requisiti di forma dell’atto, né ad substantiam, né ad probationem, rilevando la formalizzazione per scrittura privata autenticata piuttosto ai sensi dell’art. 2470 c.c., ossia ai fini dell’iscrizione dell’atto nel registro delle imprese e della opponibilità del trasferimento alla società, agli altri soci ed ai terzi. Pertanto, in caso di mancata autenticazione, sarà solo attraverso l’integrazione della scrittura con la sentenza, che la parte interessata potrà ottenere l’effetto dell’opponibilità della prima ai terzi.
Il giudice non ha alcun obbligo di motivazione quando pone alla base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le osservazioni del consulente tecnico di parte, in quanto queste costituiscono mere allegazioni difensiva, a contenuto tecnico e prive di valore probatorio.
Scrittura privata non autenticata, ma riconosciuta in giudizio, e deposito presso il Registro delle Imprese
Requisito necessario e sufficiente perché una scrittura privata di trasferimento di quote di s.r.l. possa essere depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese, con effetti pubblicitari erga omnes è l’autenticazione delle sottoscrizioni ai sensi dell’art. 2470 c.c. [ LEGGI TUTTO ]
La scrittura privata di cessione di quote non autenticata ma prodotta in giudizio e tacitamente riconosciuta è atto idoneo al deposito presso il registro delle imprese
La scrittura privata di cessione di quote non autenticata, se tacitamente riconosciuta ex art. 215 co.1° n. 2) c.p.c., diviene, a seguito della produzione in giudizio, atto di trasferimento idoneo al deposito presso il registro delle imprese, che dovrà quindi riceverlo e darne evidenza nelle sue registrazioni. [ LEGGI TUTTO ]
Nullità della delibera assembleare di s.r.l. Esperibilitá della querela di falso e invalidità del trasferimento della quota conseguente alla delibera assembleare viziata.
Nell’ambito dell’azione di nullità delle delibere assembleari prese in assenza assoluta di informazione, ex art. 2479-ter, comma 3, c.c., per dimostrare la mancata partecipazione del socio nell’assemblea è possibile esperire querela di falso per l’accertamento della falsità sia del verbale, sia della delega conferita ad altro socio, ancorché questi ultimi siano qualificabili alla stregua di scritture private non legalmente considerate come riconosciute, anche nel caso in cui sussista solo la copia fotostatica dei suddetti documenti, essendo stato smarrito l’originale. [ LEGGI TUTTO ]