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Art. 2719 c.c.
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29 Giugno 2024

Accertamento di un patto fiduciario e condanna a trasferire le partecipazioni

In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all’originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni.

La rilevanza probatoria delle scritture contabili

A norma dell’art. 2709 c.c., i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione – senza distinguere i libri obbligatori per legge e quelli richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa da quelli meramente facoltativi – fanno sempre prova contro l’imprenditore, mentre per valere a suo favore occorre che ricorrano i presupposti previsti dall’art. 2710 c.c., ossia: (i) che siano regolarmente tenuti, nonché bollati e vidimati; (ii) che riguardino rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa; (iii) che si facciano valere in una controversia con un altro imprenditore. Le risultanze delle annotazioni contabili fanno sorgere una presunzione iuris tantum contraria all’imprenditore, poiché egli può liberamente contrastare le proprie registrazioni con qualunque mezzo di prova. Ed invero, l’art. 2709 c.c., nello statuire che i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l’imprenditore, pone una presunzione semplice di veridicità, a sfavore di quest’ultimo; pertanto, tali scritture, come ammettono la prova contraria, così possono essere liberamente valutate dal giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento probatorio, e il relativo apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità, se sufficientemente motivato.

Il medesimo principio vale anche per l’utilizzabilità delle scritture contabili a favore dell’imprenditore nei rapporti con l’altro imprenditore inerenti all’esercizio dell’impresa, la cui efficacia probatoria, non avendo esse valore di prova legale, è rimessa dall’art. 2710 c.c. al libero apprezzamento del giudice di merito.

Possiedono l’efficacia probatoria di cui all’art. 2709 c.c. anche i bilanci delle società per azioni, redatti ed approvati conformemente agli artt. 2423-2435 c.c., i quali quindi possono costituire utile prova delle obbligazioni sociali. Ne consegue che la prova che il bilancio di una società di capitali, regolarmente approvato, al pari dei libri e delle scritture contabili dell’impresa soggetta a registrazione, fornisce in ordine ai debiti della società medesima, è affidata alla libera valutazione del giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento acquisito agli atti di causa.

17 Settembre 2019

Competenza Sezione Specializzata e rapporto mutualistico

Rientra nella competenza della sezione specializzata la controversia concernente l’adempimento del rapporto obbligatorio scaturente dalla prestazione dell’attività mutualistica della cooperativa in favore dei propri associati in quanto la domanda sottesa al ricorso monitorio, sebbene di natura contrattuale, è strettamente collegata al rapporto mutualistico-associativo, che è un tutt’uno con il rapporto sociale, con la conseguenza che nella cooperativa tale controversia attiene al rapporto societario (quello che fonda la competenza della sezione specializzata ex art. 3/2° co. del D. Lgs. n. 168/2003 come mod. ex D.L. 24.1.2012).

Il disconoscimento della conformità della copia all’originale ex art. 2719 c.c. tende al limitato scopo di impedire che alla copia venga attribuita la stessa efficacia probatoria dell’originale e non impedisce al giudice di accertare tale conformità aliunde anche tramite presunzioni (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. 2.4.2002 n. 4661 e Cass. Civ. Sez. II, 21.5.2003 n. 7960). Ne consegue che la non contestazione della conformità della copia all’originale determina che la copia ha la stessa efficacia probatoria dell’autentica e, per converso, che il disconoscimento può essere superato con la produzione degli originali oppure con ogni altro mezzo probatorio.

Ove sia in contestazione l’autenticità di documenti, la produzione dell’originale non soggiace al termine di decadenza previsto per le ordinarie produzioni documentali ex art.183, co. 6, c.p.c., afferendo l’acquisizione a finalità, quella di riscontrare l’autenticità del documento, di rilievo pubblicistico, che nulla ha a che vedere con quella, di celerità e speditezza del processo, sottesa alla introduzione di termini perentori per l’espletamento delle attività processuali. In ogni caso il disconoscimento ex art. 2719 c.c. ha il limitato effetto di impedire che la copia abbia la stessa efficacia probatoria dell’originale, il che non esonera la parte che l’ha disconosciuta dall’effettuare formale disconoscimento del documento ex art. 214 c.p.c. allorché venga prodotto in originale, con la conseguenza che, ove ciò non avvenga, agli originali prodotti ben può riconoscersi efficacia probatoria piena (nel caso di specie non è stato condiviso il rilievo dell’opponente secondo cui la mancata produzione degli originali dei DDT nel secondo termine ex art. 183, co. 6, c.p.c. e il disconoscimento delle sottoscrizioni ivi apposte senza istanza di verificazione rendono tardivo il successivo deposito degli originali nel termine assegnato dal giudice e inutilizzabili i documenti a fini probatori).

9 Settembre 2016

Azione di regresso tra soci di snc

Il socio di società personali che paga, con fondi propri, debiti della società, può agire in regresso, pro quota, nei confronti degli altri soci illimitatamente responsabili. [ LEGGI TUTTO ]

21 Marzo 2016

Revocatoria ordinaria e cessione di azioni

E’ esperibile l’azione revocatoria ordinaria avverso la cessione di azioni di s.p.a. anche qualora il creditore vanti un credito di natura litigiosa, risultando a tal fine irrilevanti i normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.

Il requisito della lesione della ragione creditoria [ LEGGI TUTTO ]