Art. 2740 c.c.
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Distrazione di beni aziendali e non sufficienza ai fini del sequestro dei beni degli amministratori
La condotta distrattiva dei beni di un’azienda assoggettata a fallimento posta in essere dagli amministratori della stessa non è sufficiente a fondare il pericolo di sottrazione dei beni degli amministratori, specialmente se nemmeno ventilata dal ricorrente in sede di richiesta cautelare di sequestro.
Né la loro situazione di -almeno apparente- impossidenza può esser utilizzata, con artificio retorico che mal interpreta alcune massime giurisprudenziali d’uso, nel senso di ritenere giustificato il sequestro ogniqualvolta il patrimonio del danneggiante possa ritenersi sproporzionato rispetto al verosimile credito risarcitorio: posto che tale principio porterebbe all’aberrante conclusione che illeciti anche gravissimi ed in atto, in presenza di un patrimonio comunque capiente, non necessiterebbero di cautela alcuna mentre il danneggiante ‘non abbiente’ sarebbe comunque e sempre astringibile dal vincolo sequestratario.