Art. 2741 c.c.
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Responsabilità del liquidatore: natura della responsabilità e onere probatorio in capo ai creditori
In tema di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società ex art. 2495, co. 2, c.c., il conseguimento, nel bilancio finale di liquidazione, di un azzeramento della massa attiva non in grado di soddisfare un credito non appostato nel bilancio finale di liquidazione, ma, comunque, provato nella sua sussistenza già nella fase di liquidazione, è fonte di responsabilità illimitata del liquidatore verso il creditore pretermesso, qualora sia allegato e dimostrato che la gestione operata dal liquidatore evidenzi l’esecuzione di pagamenti in spregio del principio della par condicio creditorum, applicato nel rispetto delle cause legittime di prelazione ex art. 2741, co. 2, c.c.
L’individuazione della tipologia di responsabilità in capo al liquidatore ha importanti implicazioni sull’onere probatorio che grava in capo ai creditori che intendono esercitare l’azione di responsabilità. Trattandosi di responsabilità aquiliana il detto onere sarà maggiormente gravoso, di conseguenza il creditore pregiudicato non dovrà limitarsi a dimostrare l’esistenza di presupposti oggettivi quali la condotta illecita, il danno e il nesso di causalità, ma dovrà provare anche l’esistenza del presupposto soggettivo del dolo o della colpa del liquidatore. Più nello specifico, dovrà dimostrare che il suo credito era liquido ed esigibile, ossia che nel bilancio di liquidazione vi fosse una massa attiva sufficiente e bastevole al suo soddisfacimento e che la stessa sia stata illecitamente utilizzata per il pagamento dei soci. In ultimo, il creditore dovrà provare la condotta colposa o dolosa del liquidatore, dovrà dimostrare che la mancanza dell’attivo patrimoniale sia stata cagionata dall’imperizia del liquidatore, che ha esercitato in malo modo le proprie funzioni. Sul liquidatore grava invece la cosiddetta prova liberatoria: invero, per potersi esonerare da profili di responsabilità ha l’onere di allegare e dimostrare che l’intervenuto azzeramento della massa attiva tramite il soddisfacimento dei debiti sociali non è riferibile a una condotta assunta in danno del diritto del singolo creditore di ricevere uguale trattamento rispetto ad altri creditori, salve le cause legittime di prelazione.
La responsabilità diretta verso i creditori sociali degli amministratori di società di capitali presuppone comportamenti degli amministratori funzionali a una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740 c.c.), con conseguente diritto dei creditori sociali di ottenere, a titolo di risarcimento, l’equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere.
Sul compenso dell’amministratore non previsto dallo statuto o da delibera assembleare
Il pagamento di un creditore in misura superiore a quella che otterrebbe in sede concorsuale comporta per la massa dei creditori una minore disponibilità patrimoniale cagionata appunto dall’inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale in funzione di garanzia dei creditori.
Il creditore che agisca per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.
E’ escluso che il rapporto tra amministratore e società (c.d. rapporto d’amministrazione) possa essere ricondotto a un contratto d’opera , né, a maggior ragione, a un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato, dovendo essere inquadrato invece tra i rapporti societari . La conseguenza di tale impostazione non può che essere l’inapplicabilità dell’art. 36 Cost. e dell’art, 409, comma 1, n. 3) c.p.c. al rapporto di amministrazione in ambito societario, nel quale il compenso figura come elemento naturale ma non essenziale che può essere riconosciuto all’amministratore solo ove previsto dallo statuto o deliberato dai soci.
Applicabilità dell’art. 2929-bis c.c. alla donazione di quote societarie
L’istituto del c.d. “pignoramento revocatorio” previsto dall’art. 2929-bis c.c. è applicabile anche agli atti a titolo gratuito aventi ad oggetto quote societarie (nella specie, di s.r.l.). Infatti devono reputarsi aggredibili, mediante lo strumento dell’art. 2929-bis c.c., tutti i beni [ LEGGI TUTTO ]
Il curatore fallimentare è legittimato a esperire azione di responsabilità per il pagamento preferenziale effettuato dall’amministratore
Tra gli obblighi inerenti la conservazione dell’integrità del patrimonio sociale la cui violazione rileva ai sensi dell’art. 2394 c.c. rientra l’obbligo di cui all’art. 2741 c.c. di rispetto della par condicio creditorum. [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità del creditore di srl, dopo la chiusura del fallimento della società, contro il cessato amministratore unico e il liquidatore
I creditori sociali perdono, per effetto della dichiarazione di fallimento della società di capitali debitrice, la legittimazione – spettante in via esclusiva al curatore durante il corso della procedura concorsuale – ad esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità del liquidatore di s.r.l. per violazione della par condicio creditorum
Il liquidatore è responsabile, ai sensi delle generali previsioni di cui agli artt. 2043 e 2476 co. 6 c.c., per il danno patito dal creditore che, al termine della procedura di liquidazione, sia stato soddisfatto in una percentuale inferiore [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità del liquidatore di s.r.l. per violazione della par condicio creditorum
Il rispetto del principio di pari trattamento di tutti i creditori all’interno di una fase liquidatoria si configura quale elemento costitutivo di un vero e proprio “dovere” dei liquidatori incaricati e, in quanto tale, costituisce [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità da abusivo esercizio di attività di direzione e coordinamento per provocata insufficienza patrimoniale della controllata a danno dei suoi creditori
Costituisce attività di direzione e coordinamento abusiva e illegittima la cessione di crediti per somme ingenti dalla controllata alla controllante in violazione del disposto dell’art. 2467 e che comporti a carico della controllata, in presenza di una causa di scioglimento, un danno finanziario consistente nella privazione della necessaria liquidità per la continuazione dell’attività aziendale. [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità del liquidatore verso i creditori nel pagamento dei debiti sociali
L’obbligo del rispetto della parità di trattamento dei creditori nelle procedure di liquidazione volontaria delle società di capitali, discendente dall’art. 2741 c.c., impone al liquidatore, all’inizio della gestione, di munirsi di appropriati strumenti per disporre in tempo reale del preciso quadro di riferimento patrimoniale dell’azienda amministrata.
In relazione all’attività di liquidazione volontaria di società di capitali, [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità del liquidatore di società e cancellazione
Il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità nei confronti del liquidatore sociale promossa da parte di un creditore pretermesso in fase di liquidazione decorre dal giorno del deposito del bilancio finale di liquidazione. [ LEGGI TUTTO ]