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Art. 2932 c.c.
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Effetti della sopravvenuta variazione del patrimonio sociale sul contratto di cessione di partecipazioni societarie

Le obbligazioni delle parti, discendenti da contratto di cessione delle quote o delle azioni di una società di capitali, non vengono meno in conseguenza di un fatto del tutto esterno e non direttamente collegato al concetto di valorizzazione delle partecipazioni societarie oggetto di trasferimento. (Nel caso di specie, la Corte d’appello, chiamata ad accertare l’intervenuta risoluzione di un contratto di cessione intercorso tra le parti per sopravvenuta variazione del patrimonio sociale della cedente, ha rigettato l’appello proposto, confermando la sentenza di primo grado. Nella sua motivazione, la Corte ha richiamato il principio espresso da Cass. civ. n. 22790/2019 secondo cui la differenza tra l’effettiva consistenza quantitativa del patrimonio sociale rispetto a quella del contratto di cessione di quote o azioni può determinare la risoluzione del contratto per mancanza delle qualità essenziali, se in tale contratto: – le parti abbiano fatto espresso riferimento ai beni compresi nel patrimonio della società con la previsione di specifiche garanzie contrattuali; ovvero, – l’affidamento della parte cessionaria sul patrimonio sociale debba ritenersi giustificato sulla base del principio di buona fede. Poiché, nel caso de quo nessuno dei predetti requisiti risultava sussistente, ogni variazione sopravvenuta del patrimonio sociale è risultata indifferente rispetto alle obbligazioni assunte dalle parti con il contratto).

3 Dicembre 2019

Compravendita di partecipazioni: può essere domandata l’esecuzione giudiziale anche se il prezzo non è stato ancora determinato

È ammissibile la domanda di esecuzione in via giudiziale ex art. 2932 c.c. dell’impegno contrattuale ad acquistare una partecipazione sociale, anche quando sia preceduta dal completamento per via di eterointegrazione dell’accordo. Tale è il caso in cui prima dell’esecuzione sia necessario determinare il prezzo mediante l’intervento di un terzo arbitratore ex art. 1349 c.c., come previsto dalle parti nel testo del contratto.

Per la determinazione del prezzo di cessione, qualora le parti si siano affidate all’equo apprezzamento di un soggetto senza individuarlo specificamente, il giudice ha un potere-dovere di sostituirsi all’arbitratore che gli deriva dal disposto dell’art. 1349, comma 1, c.c. Ciò dimostra la sostanziale fungibilità delle due figure, in ragione sia dell’obiettività e tendenziale invarianza dei criteri che il giudice – come l’arbitratore terzo – deve seguire.

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Riparto di giurisdizione sulla domanda di accertamento della titolarità e di riassegnazione del cd. “marchio internazionale”

Dal tenore letterale dell’art. 4 dell’Accordo di Madrid del 1891, come successivamente riveduto, emerge come la registrazione internazionale non dia luogo a un marchio sovranazionale, bensì ad un sistema di deposito centralizzato, con efficacia equivalente a quella di una serie di domande di deposito nazionale o regionale; con la conseguenza che le controversie relative, tra l’altro, alla titolarità del marchio internazionale devono ritenersi sottoposte alla disciplina e alla giurisdizione del Paese designato, giurisdizione che, peraltro, è esclusiva a norma dell’art. 16 della Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968 e ss.mm.ii., e, per quanto concerne l’Unione europea, dell’art. 24 del Regolamento n. 1215/2012 [sulla scorta di tale principio la Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di prime cure, ha ritenuto insussistente la giurisdizione dei Giudici italiani in riferimento alla domanda di accertamento della titolarità delle frazioni nazionali straniere dei marchi contesi e alla conseguente richiesta di trasferimento, essendo competenti, al riguardo, le singole autorità giurisdizionali dei Paesi in cui la registrazione di detti marchi è stata effettuata (o deve ritenersi effettuata)].

Il rinvio compiuto ai sensi dell’art. 168-bis, quarto comma, c.p.c. non modifica i termini di costituzione rispetto all’udienza fissata nell’atto di citazione; con la conseguenza che è tardivo e, dunque, inammissibile, l’appello incidentale depositato meno di venti giorni prima della data originariamente stabilita per l’udienza

26 Luglio 2019

Ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti nell’interpretazione del contratto, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole

Se dal preliminare di cessione di una quota societaria si evince inequivocabilmente la comune intenzione dei contraenti di stipulare un contratto di compravendita (con tanto di determinazione del prezzo) e non di donazione, si deve far riferimento al criterio del senso letterale delle parole. Infatti, in tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate, e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa.

13 Giugno 2019

L’intestazione fiduciaria di titoli azionari o di quote di partecipazione societaria integra gli estremi dell’interposizione reale di persona

Anche nell’ambito della rappresentanza societaria, la spendita del nome del rappresentato deve essere espressa, dovendosi portare a conoscenza del terzo, in maniera esplicita ed univoca che il contratto è stipulato non solo nell’interesse ma anche in nome del rappresentato. [ LEGGI TUTTO ]

19 Aprile 2019

Efficacia del contratto preliminare di cessione di quote

Il contratto preliminare di cessione di quote societarie, se si eccettuano i casi di trascrizione previsti dall’art. 2645-bis c.c., non è opponibile ai terzi acquirenti poiché dal negozio preparatorio scaturisce un rapporto giuridico che ha effetto solo tra i soggetti contraenti. Pertanto, dopo che le quote oggetto del preliminare siano state cedute a terzi, la domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo non può trovare accoglimento, salve in ogni caso le conseguenze sotto il profilo risarcitorio connesse alla eventuale violazione degli obblighi scaturenti dal vincolo pre–negoziale.

22 Marzo 2019

Patto parasociale avente ad oggetto impegni di acquisto con la società partecipata

Non viola il divieto di cui all’art. 2345 c.c., il contratto plurilaterale con il quale i soci si impegnano tra loro a trattare con la società partecipata acquistando i prodotti da essa forniti al fine di sostenere l’attività e gestire la crisi d’impresa, poiché il contratto è non è sociale, ma parasociale e di natura commerciale. A nulla rileva [ LEGGI TUTTO ]

10 Dicembre 2018

Temperamenti al principio di tassatività delle iscrizioni nel registro delle imprese

E’ ammissibile l’iscrizione nel Registro delle Imprese delle domande giudiziali relative alla titolarità di quote di una società a responsabilità limitata [ LEGGI TUTTO ]

6 Luglio 2018

Contratto preliminare di cessione di quote e clausola risolutiva espressa: la rilevanza della buona fede

Il comportamento delle parti nell’interpretazione delle clausole contrattuali e in tutte le fasi di esecuzione e svolgimento del conseguente rapporto deve essere improntato al rispetto dei principi di correttezza e buona fede e il loro agire va valutato, anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, secondo il criterio generale della buona fede. [ LEGGI TUTTO ]

27 Giugno 2018

Un accordo di “joint venture” che preveda la compravendita di partecipazioni di una società terza può essere configurato, in base al caso concreto, quale contratto contenente un preliminare di compravendita di quote

Un contratto c.d. “di joint venture” che contenga l’obbligazione delle parti rispettivamente di cedere e di acquistare delle partecipazioni di una società terza può essere qualificato, adottando i parametri interpretativi di cui agli artt. 1362, 1363 c.c., come contenente anche un contratto preliminare rafforzato di vendita di partecipazioni sociali.
Ai fini della quantificazione del danno conseguente alla mancata stipulazione di un contratto definitivo di compravendita di partecipazioni sociali, pari alla quota parte degli utili conseguiti dalla società c.d. “target” che l’’acquirente avrebbe potuto percepire in caso di tempestivo adempimento da parte del cedente, è necessario produrre in giudizio i bilanci della società relativi al periodo di riferimento.