Art. 2956 c.c.
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Violazione del patto di non concorrenza e concorrenza sleale: responsabilità e conseguenze
Il principio secondo il quale la concorrenza sleale deve ritenersi fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, non configurabile, pertanto, ove manchi il presupposto soggettivo del cosiddetto “rapporto di concorrenzialità”, non esclude la legittima predicabilità dell’illecito concorrenziale anche quando l’atto lesivo del diritto del concorrente venga compiuto da un soggetto (il c.d. terzo interposto) il quale, pur non possedendo egli stesso i necessari requisiti soggettivi (non essendo, cioè, concorrente del danneggiato), agisca, tuttavia, per conto di (o comunque in collegamento con) un concorrente del danneggiato stesso, essendo egli stesso legittimato a porre in essere atti che ne cagionino vantaggi economici. In tal caso il terzo va legittimamente ritenuto responsabile, in solido, con l’imprenditore che si sia giovato della sua condotta, mentre, mancando del tutto siffatto collegamento tra il terzo autore del comportamento lesivo del principio della correttezza professionale e l’imprenditore concorrente del danneggiato, il terzo stesso è chiamato a rispondere ai sensi dell’art. 2043 c.c.
L’eccezione di prescrizione in materia di rapporti sociali
La dichiarazione contenente proposta di dilazione di pagamento costituisce causa di interruzione della prescrizione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2944 c.c.
L’eccezione di prescrizione sollevata da una società in relazione alle prestazioni rese – nel corso di esercizi antecedenti – da un componente del collegio sindacale è soggetta non alle regole generali in materia di prestazioni professionali, bensì a quelle di speciale portata di cui all’art. 2949, comma 1° c.c., atteso l’indubbio carattere sociale del rapporto fra la società ed i componenti dei propri organi.
Termine prescrizionale per i compensi professionali nei confronti della società
In relazione al diritto al compenso del professionista nei confronti della società, non può essere fatto valere il termine prescrizionale breve di 3 anni previsto dall’art. 2956, c. 1, n. 2, c.c. per i “compensi dell’opera prestata” trovando invece applicazione il termine prescrizionale di 5 anni di cui dall’art. 2949 c.c. per tutti i diritti che “derivano dai rapporti sociali”, sempreché la società sia iscritta al Registro delle Imprese.
Il patto di non concorrenza
Non è decisiva ai fini della validità del patto di non concorrenza la mancata previsione di un corrispettivo in quanto l’art. 2596 c.c. che regola la fattispecie [ LEGGI TUTTO ]