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Art. 10 legge 218 1995
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28 Luglio 2021

Interruzione del contratto di fornitura di servizi relativi a contenuti sportivi e tutela cautelare. Il caso Vodafone vs Dazn

Nel diritto inglese una clausola che attribuisce la giurisdizione esclusiva su un certo contratto ad un certo Giudice (o ad un arbitro) deve essere interpretata, specie in materia commerciale, nel senso che qualsivoglia controversia scaturente dal contratto deve essere attribuita al Giudice scelto dalle parti, fatto salvo il caso che le parti abbiano espressamente formulato eccezioni alla regola generale attributiva della giurisdizione. Il richiamo all’esecuzione in Italia del provvedimento cautelare di cui all’art. 10 della l. 218/1995 deve essere interpretato in senso tecnico, ovvero nel senso che la misura cautelare possa essere eseguita coattivamente dallo Stato italiano in caso di mancata spontanea ottemperanza da parte dell’intimato, cosicché tale norma è inapplicabile quando il provvedimento cautelare richiesto attiene ad un facere infungibile (ovvero incoercibile), che come tale non può per definizione “essere eseguito in Italia”. [nel caso di specie il Tribunale, ritenuto applicabile al caso in esame il diritto inglese in ragione della scelta fatta dalle parti all’interno del contratto azionato in giudizio, interpretava la clausola di scelta del Foro ritenendo anche il giudizio cautelare compreso nella giurisdizione del Giudice designato dalle parti].