Art. 107 c.p.i.
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Brevetto per novità vegetale relativo all’uva “Sugarone” ed efficacia probatoria della perizia di parte
La perizia stragiudiziale, in quanto svolta in assenza di contraddittorio, è inidonea a costituire prova in giudizio ed è considerata una mera allegazione difensiva liberamente apprezzata dal giudice.
[Nel caso in esame, le circostanze del caso concreto peraltro non consentono di riconoscere attendibilità alla perizia di parte, difettando le condizioni di trasparenza sul confezionamento del campione analizzato e sulla sua tracciabilità.]
Violazione della privativa per varietà vegetale di uva da tavola denominata Red Globe
Violazione del brevetto europeo per varietà vegetale di uva nera senza semi
In base alla normativa italiana (art. 107 c.p.i. ) e comunitaria (art. 13 , REG. CE n. 2100/94 del 27 luglio 1994 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali) è necessaria l’autorizzazione del costitutore per la produzione, la riproduzione, il condizionamento ai fini della riproduzione o moltiplicazione, la vendita, offerta di vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione, l’esportazione o l’importazione, la detenzione per gli scopi elencati sopra, del materiale di riproduzione o di moltiplicazione di una varietà protetta. L’autorizzazione è necessaria anche per il prodotto della raccolta ottenuto mediante utilizzazione non autorizzata di materiali di riproduzione o di moltiplicazione di una varietà protetta. [Nel caso in esame, le parti convenute hanno posto in essere una condotta di vendita di uva nera senza semi della varietà vegetale protetta “SUGRATHIRTEEN” ottenuta da utilizzazione non autorizzata di materiale di riproduzione.]