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Art. 11 t.u.b.
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15 Gennaio 2024

L’acquisizione di fondi effettuata sulla base di trattative personalizzate non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico

L’art. 11, co. 3, t.u.b. attribuisce al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) il potere di stabilire limiti e criteri in base ai quali non costituisce raccolta vietata del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie. In data 19 luglio 2005, il CICR ha emanato la delibera n. 1058, la quale, nel disciplinare, tra l’altro, la “Raccolta presso soci”, consente in via generale alle società di capitali di raccogliere finanziamenti presso soci, in deroga alle regole generali, purché la facoltà sia prevista nello statuto, i soci finanziatori detengano almeno il 2% del capitale sociale risultante dall’ultimo bilancio approvato ed essi siano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi. La medesima delibera CICR specifica, altresì, all’art. 2, co. 2, che non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico anche l’acquisizione di fondi effettuata “sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, mediante contratti dai quali risulti la natura di finanziamento”. Ne deriva che, qualora l’obbligo di versamento che il socio assume nasca da trattativa personalizzata, l’accordo di finanziamento non risulta nullo per violazione delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

7 Marzo 2023

Sulla natura del finanziamento effettuato a favore della società da parte di un soggetto non socio

Non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico – vietata dall’art. 11 t.u.b. – quella effettuata sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, mediante contratti dai quali risulti la natura del finanziamento. È, dunque, lecito il finanziamento privato effettuato a favore di una società da parte di un terzo non socio qualora lo stesso sia concordato mediante trattativa privata e sia indicata la natura e la destinazione del prestito.

Il fatto che nella delibera/testo contrattuale sia previsto che il mutuatario abbia richiesto la somma per lo svolgimento di una data attività o per il perseguimento di un dato risultato non è di per sé indicativo della sussistenza di un mutuo di scopo convenzionale, in quanto, per affermare la sussistenza di quest’ultimo, occorre che lo svolgimento dell’attività dedotta o il risultato perseguito siano in concreto rispondenti ad uno specifico e diretto interesse proprio anche del mutuante, al fine di vincolare l’utilizzo delle somme erogate alla relativa destinazione. Ne consegue che la destinazione delle somme ad altro fine rispetto a quello indicato eventualmente nel contratto non incide sulla validità del negozio. La violazione dello scopo convenzionale si pone, comunque, sul piano della risoluzione del contratto e non della nullità dello stesso.

L’attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio configura l’adempimento di un’obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all’entità del patrimonio ed alle condizioni sociali del solvens. Alla luce di questo criterio, le spese e le attribuzioni in favore dell’altro convivente che, per la loro entità, frequenza, natura e destinazione, risultano funzionali all’amministrazione familiare non sono ripetibili.