Art. 1110 c.c.
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Successione nella titolarità degli immobili in caso di società estinta
In caso di società cancellata dal Registro delle Imprese con provvedimento d’ufficio assunto a norma dell’art. 2490 c.c., i beni immobili di cui risulti titolare all’esito dell’estinzione devono ritenersi confluiti nella comunione indivisa fra i soci superstiti, in virtù del fenomeno di tipo successorio che si verifica nel caso di cancellazione e che riguarda non solo i rapporti obbligatori facenti capo all’ente, ma anche il patrimonio esistente al momento dell’estinzione. La titolarità degli immobili della società passa dunque ai soci, nelle medesime quote rappresentative della loro partecipazione.
Invalidità di delibera assembleare di s.r.l. in liquidazione per difetto di quorum
E’ invalida la delibera di s.r.l. per difetto di quorum costitutivo previsto dallo statuto nell’ipotesi in cui, in presenza di un legittimo rappresentante comune della comunione ereditaria, tale rappresentante [ LEGGI TUTTO ]