Art. 12 d.l. 203 2015
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Contratto di prestito vitalizio ipotecario ex art. 12 ss. d.l. n. 203/2005 e (non) ricorrenza del periculum in mora ai fini del sequestro conservativo
Perché possa essere accolta la richiesta cautelare di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. devono ricorrere univoci e tranquillanti elementi in tema di periculum sia sul piano soggettivo che su quello oggettivo.
Quanto al piano oggettivo del periculum, la considerevole entità del danno lamentato rispetto al patrimonio del preteso debitore non consente di per sé di ritenere sussistente il pericolo di dispersione o di depauperamento della garanzia patrimoniale tali da giustificare la domanda di sequestro conservativo, essendo, invece, a tal fine necessari specifici elementi, dai quali presumere il possibile compimento di atti distrattivi o dispersivi del patrimonio [nel caso di specie, l’istanza cautelare era stata formulata a fronte della conclusione da parte del convenuto di un contratto di prestito vitalizio ipotecario ex art. 12 ss. d.l. n. 203/2005; il Tribunale ha escluso la ricorrenza del periculum anche dal punto di vista soggettivo, in quanto: i) la facoltà della banca finanziatrice di procedere direttamente alla vendita dell’immobile non pareva connessa ad alcuno specifico intento in frode dei creditori messo in atto dal convenuto, tenuto conto delle caratteristiche normative della suddetta tipologia di contratto derogative della disciplina esecutiva a fini di favor di uno strumento di finanziamento riservato a persone anziane e aventi l’esigenza di conservare l’uso abitativo di immobile di proprietà; ii) appariva verosimile la versione dei fatti fornita dal convenuto con riguardo all’esigenza di reperire fondi per sostenere costi di assistenza di una famiglia composta solo di persone anziane e avente necessità di conservare l’uso abitativo della casa di proprietà; iii) il contratto in discorso era stato concluso a distanza di anni rispetto al successivo fallimento].