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Art. 1203 c.c.
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21 Giugno 2024

Società di persone e perimetro applicativo della responsabilità illimitata del socio

Il principio della responsabilità solidale illimitata dei soci di società di persone per le obbligazioni sociali, desumibile dall’art. 2291 c.c., non si applica nei rapporti tra i soci medesimi, a prescindere dal titolo dell’azione intrapresa contro la società, perché da ritenersi dettato ed operante esclusivamente a tutela degli interessi dei terzi estranei a quest’ultima, avendo così l’ordinamento inteso favorire ed agevolare l’attività di enti, quali le società di persone o le associazioni non riconosciute, dotati di mera soggettività giuridica e di un fondo comune, ma sprovvisti del riconoscimento della personalità giuridica perfetta, prevedendo che, nei confronti dei terzi, per le obbligazioni ad essi imputabili rispondano solidalmente ed illimitatamente tutti i soci o gli associati (o alcuni di loro), sul cui patrimonio personale, pertanto, oltre che sul predetto fondo comune, i primi possono fare affidamento.
Nella società in nome collettivo, così come in quella semplice, la responsabilità solidale e illimitata anche dei soci per le obbligazioni sociali è posta a tutela dei creditori della società e non di quest’ultima, sicché solo i creditori possono agire nei confronti dei soci per il pagamento dei debiti sociali e non anche la società, la quale a tale scopo non può nemmeno invocare la previsione dell’art. 1203, n. 3, cod. civ., in tema di surrogazione, applicabile solo nell’ipotesi di pagamento di un debito altrui.

3 Dicembre 2021

Azione surrogatoria e pregiudizio dei diritti del mandatario nel contesto di un contratto di finanziamento

L’art. 1705, comma 1, c.c., dispone che il mandatario senza rappresentanza diviene titolare dei diritti ed obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi “anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato”. Dal ché si desume che un mandato senza rappresentanza non diviene mandato con rappresentanza sol perché conosciuto dal terzo.
Invero l’art. 1705 comma 2 c.c., oltre a precisare che i terzi non hanno alcun rapporto con il mandante, aggiunge che il mandante può sostituirsi al mandatario nell’esercizio dei diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato, “salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni che seguono”.
Tra i diritti richiamati vi è quello stabilito dall’art. 1721 c.c., secondo cui: “Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo”.
Il combinato disposto delle norme suindicate trova fondamento anzitutto nel fatto che, rispetto ai negozi conclusi dal mandatario con il terzo, il mandante è terzo estraneo ed in secondo luogo nel fatto che la stipula del mandato obbliga il mandante a proteggere le ragioni del mandatario quanto meno astenendosi dal recargli danno. Da qui il limite alla facoltà del mandante di sostituirsi al mandatario nell’esercizio dei diritti di credito e, con riferimento ai crediti pecuniari, l’espressa previsione di un diritto di prelazione a favore del mandatario, rispetto al mandante, nei rapporti con il terzo.

Non vi sono dunque ostacoli a riconoscere il diritto del terzo debitore a svolgere eccezioni ex artt. 1705 comma 2 e 1721 c.c., nei confronti del mandante che pretenderebbe di sostituirsi al mandatario, a tutela delle ragioni del mandatario e quindi delle proprie ragioni.

(Nel caso di specie le società X e Z risultano socie della società Y. L’attore Fallimento X – dopo che X stessa nulla hanno versato a Y a titolo di finanziamento – pretenderebbe di sostituirsi a Z – unico soggetto che ha finanziato Y anche per conto ma non in nome di X – nell’esercizio del suo diritto di credito verso Y, sicché, quando questi pagasse al Fallimento X, Z si troverebbe, per riscuotere il suo credito, a doversi insinuare nel Fallimento X stesso, vedendosi soddisfatto in moneta fallimentare.
Ne deriva che la sostituzione del Fallimento X a Z nell’esercizio del diritto di credito verso Y è preclusa perché danneggerebbe in modo grave ed evidente i diritti di credito del mandatario Z.)

 

25 Luglio 2017

Diritto di credito del socio di s.n.c. verso la società e diritto di regresso verso il consocio per pagamento di obbligazioni sociali

La s.n.c. in liquidazione e il suo liquidatore sono solidalmente tenuti a restituire all’attore – socio della stessa – le somme direttamente erogate alla società a titolo di finanziamento e per surrogazione nei crediti di terzi da lui direttamente estinti; il socio non ha invece diritto [ LEGGI TUTTO ]

20 Marzo 2017

Cessione di quote e surrogazione dell’ex-socio di s.r.l.

La surrogazione legale di cui all’art. 1203, n. 3, c.c., non è esclusa dal diritto di regresso concesso in via alternativa ex art. 1299 c.c.; essa, dunque, opera anche a favore del fideiussore ed, in generale, del garante che abbia soddisfatto il debito garantito. In particolare [ LEGGI TUTTO ]