Art. 1301 c.c.
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La validità dell’atto di transazione e la corresponsabilità dei soci in solido con gli amministratori
La sussistenza di illeciti ascritti ad una delle parti in un rapporto transattivo non risulterebbe di per sé sufficiente ad invalidare l’atto di transazione, la cui finalità precipua è anzi quella di prevenire e risolvere ab origine le contestazioni che a vario titolo potrebbero essere sollevate nei confronti delle parti della transazione stessa. Argomentando diversamente, verrebbe frustrata quella che è la causa tipica – e quindi l’interesse in concreto – la cui realizzazione è perseguita dal contratto transattivo; tanto che è lo stesso art.2393 c.c. a prevedere la possibilità di transigere anche con riferimento all’azione di responsabilità avverso l’amministratore. L’unico limite che incontra la transazione, nella verifica intorno alla sua validità, è quello dell’art. 1972 c.c. ove afferma, al primo comma, la nullità della transazione relativa a un contratto illecito, e al secondo comma la sua annullabilità per la mancata conoscenza della nullità del titolo oggetto della transazione. La transazione, infatti, risulta prodromica rispetto al più generale intento – consueto nella prassi della successione delle cariche direttive societarie – di chiudere definitivamente, oltre che bonariamente, qualsiasi rapporto preesistente e/o pendente tra la società e chi all’interno di essa aveva precedentemente ricoperto un incarico direttivo. Definizione che, come espresso dagli atti di transazione, si estende sia alle pendenti pretese di credito sia a qualsiasi potenziale futura pretesa od azione esperibile dalla società nei confronti dei precedenti amministratori.
La rinuncia all’azione di responsabilità contro uno degli amministratori determina ipso iure la rinunzia ad ogni diritto ed azione anche nei confronti dei soci, quali asseriti condebitori solidali degli amministratori (ex art.2476 comma 7 c.c.), ciò in virtù dei principi dell’ordinamento che regolano l’istituto giuridico della solidarietà e, quindi, sulla base degli argomenti che si traggono pure dall’art.1301 c.c.
Concorrenza sleale e onere della prova dei fatti illeciti
Il caso Deiulemar: alcuni chiarimenti in rito; legittimazione all’esercizio dell’azione risarcitoria per abusiva attività di direzione e coordinamento
La procura alle liti non rientra tra gli elementi essenziali dell’atto di citazione, talché la sua inesistenza non determina la nullità dell’atto introduttivo del giudizio. Peraltro, l’omessa sanatoria del difetto di procura determina la nullità della sentenza pronunciata all’esito del giudizio: tale nullità processuale è soggetta al principio di conversione in motivo di gravame ex art. 161, co. 1 c.p.c., non essendo invece esperibili i rimedi dell’actio o dell’exceptio nullitatis sententiae, consentiti esclusivamente nelle ipotesi di sentenza inesistente, ai sensi dell’art. 161, co. 2 c.p.c.
La mancata riproposizione di una domanda o di un’eccezione in sede di precisazione delle conclusioni determina l’abbandono della stessa, in ossequio al principio dispositivo sostanziale che regola il processo civile.
Quando una parte agisce in qualità di erede legittimo e non è contestato il rapporto di parentela con il de cuius, ai fini della prova della titolarità del diritto fatto valere è sufficiente l’avvenuta accettazione dell’eredità, anche tacitamente mediante l’esercizio stesso dell’azione.
A fronte di una domanda di condanna proposta contro più condebitori solidali, la rinuncia all’azione, da parte dell’attore, nei confronti solo di alcuni dei convenuti realizza, sul piano sostanziale, una remissione del debito con riserva del diritto di agire verso gli altri co-obbligati in solido, posto che la riserva di cui all’art. 1301, co. 1 c.c. può essere manifestata anche tacitamente o per fatti concludenti. Tuttavia, la rinuncia all’azione, costituendo atto dispositivo del diritto controverso, se resa dal difensore in udienza esige l’espresso conferimento del potere abdicativo mediante apposito mandato ad hoc, non essendo a tal fine sufficiente il mandato ad litem. In mancanza, tale rinuncia va qualificata come rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., che si perfeziona col deposito dell’atto di rinuncia se parte convenuta non è costituita in giudizio, atteso che l’atto di rinuncia non rientra tra quelli che devono essere notificati al contumace.
In caso di fallimento, l’unico soggetto legittimato ad esercitare l’azione di condanna al risarcimento dei danni sofferti dalla società etero-diretta, a fronte dell’esercizio abusivo dell’attività di direzione e coordinamento da parte della holding-società di fatto, è esclusivamente il curatore [nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva degli attori, creditori-obbligazionisti della società fallita, i quali avevano prospettato l’esercizio di un’azione diretta ex art. 2395 c.c. nei confronti degli organi sociali, lamentando il mancato rimborso delle somme investite in titoli irregolarmente emessi a fronte di un’abusiva attività di raccolta del risparmio. Ravvisando la condotta illecita dei convenuti organi sociali dell’emittente non tanto nell’aver indotto i risparmiatori alla sottoscrizione dei titoli, quanto nella distrazione del controvalore investito dall’attivo della società emittente in favore della società di fatto-holding, il Tribunale ha riqualificato la domanda come domanda di condanna al risarcimento dei danni derivanti dall’esercizio abusivo di attività di direzione e coordinamento, che aveva provocato un evidente pregiudizio per la società fallita e, di riflesso, per tutti i suoi creditori].