Art. 140 c.p.c.
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Relata di notifica e querela di falso
Quando la notificazione sia effettuata dall’ufficiale giudiziario nelle forme previste dall’art. 140 c.p.c. o dall’ufficiale postale nelle forme stabilite dall’art. 8, co. 2 e 3, l. 890/1982, costituisce una mera presunzione superabile con qualsiasi mezzo di prova, senza necessità di proporre querela di falso avverso la relata, il fatto che nell’indirizzo indicato si trovi la residenza effettiva del destinatario dell’atto e compete, quindi, al giudice del merito, in caso di contestazione, l’accertamento di tale circostanza sulla base delle prove fornite dalle parti ai fini della pronuncia sulla validità della notifica.
Azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore di s.r.l.: notifica dell’atto di citazione e decorrenza del termine di prescrizione
La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell’atto di appello spedito per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale [ LEGGI TUTTO ]