Art. 1404 c.c.
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Contratto di compravendita di quote per persona da nominare
Ai sensi degli artt. 1401 e ss. c.c., in un contratto di compravendita di quote per persona da nominare, a seguito dell’esercizio del potere di nomina da parte dell’acquirente, il terzo subentra nel contratto e, prendendo il posto della parte originaria, ne acquista i diritti ed assume gli obblighi con effetto retroattivo, dovendo quindi considerarsi fin dall’origine unica parte contraente contrapposta al venditore ed unico legittimato passivo di un’eventuale azione contrattuale di quest’ultimo (cfr. Cass. nn. 7217/2013; 9595/2015 e 23077/2009).