Art. 1455
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Cessione di quote s.r.l. e inadempimento, da parte dell’acquirente, all’obbligo contrattuale di procurare l’estinzione delle garanzie fideiussorie rilasciate dai soci cedenti a favore dei terzi creditori della società
Nell’ambito di una cessione di quote sociali, i contratti con i quali una parte, dietro corrispettivo, dà il proprio assenso affinché vengano restituite all’altra parte tutte le fideiussioni dalla stessa rilasciate a favore di una società, sollevando quindi quest’ultima da qualsiasi debito in essere riferito a tutta la durata della società dalla costituzione, possono essere risolti ex art. 1453 e 1455 c.c. qualora la prima parte non abbia procurato in alcuna delle forme previste l’estinzione delle obbligazioni di garanzia contratte dall’altra nei confronti della società, tantomeno prestandone di proprie e sostitutive.