Art. 146 l.fall.
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Responsabilità nel fallimento e decadenza sanzionatoria dei sindaci di s.r.l.
Perché possa imputarsi ai sindaci l’inadempimento degli obblighi di vigilanza ex art. 2407, co. 2, c.c. non occorre individuare specifici comportamenti che si pongano in violazione dello stesso, essendo sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, segnalando all’assemblea le irregolarità riscontrate o denunciando i fatti al Pubblico Ministero ex art. 2409 c.c.
La decadenza sanzionatoria dei sindaci per ripetuta assenza ingiustificata alle sedute del Collegio sindacale e del Consiglio di amministrazione ex 2404 e 2405 c.c., richiedendo la verifica dell’insussistenza di una valida causa di giustificazione, non può operare senza un accertamento assembleare (salve spontanee dimissioni dei sindaci stessi). In ciò, essa si distingue dalla decadenza ordinaria ex art. 2399 c.c., che opera invece automaticamente.
Responsabilità dell’amministratore delegato di una s.p.a., poi fallita, per la prosecuzione dell’attività sociale in violazione degli artt. 2485 e 2486 c.c. e quantificazione del danno risarcibile
Nell’ambito del giudizio di accertamento della responsabilità degli amministratori di una società, stante la natura pacificamente contrattuale dell’azione, spetta all’attore allegare l’inadempimento, indicando il singolo atto gestorio che si pone in violazione dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto e il danno derivante da tale inadempimento, mentre è onere dell’amministratore convenuto contrastare lo specifico addebito, fornendo la prova dell’esatto adempimento.
In capo all’amministratore che ricopre l’ufficio di amministratore delegato grava l’onere della piena conoscenza della situazione economico-patrimoniale della società e, per l’effetto, l’onere della attenta e tempestiva verifica dei dati contabili relativi agli esercizi precedenti.
In presenza di situazioni di illecita prosecuzione dell’attività di impresa e della conseguente difficoltà di ricostruire ex post il risultato netto (costi/ricavi) di singole operazioni non conservative, è possibile procedere alla determinazione del danno mediante criteri presuntivi o equitativi e, in particolare, mediante il criterio della c.d. differenza dei netti patrimoniali, che consiste nella comparazione dei patrimoni netti (determinati secondo criteri di liquidazione, previa, se del caso, rettifica delle voci di bilancio scorrette) registrati alla data della (doverosa) percezione del verificarsi della causa di scioglimento da parte degli organi sociali e alla data di messa in liquidazione della società (o di fallimento della stessa) e consente, quindi, di apprezzare in via sintetica ma plausibile l’effettiva diminuzione subita dal patrimonio della società per effetto della ritardata liquidazione (o dichiarazione di fallimento).
Con il danno determinato in virtù del criterio c.d. della differenza dei netti patrimoniali non concorre quello eventualmente derivante da singole operazioni compiute dall’amministratore in violazione dei doveri di corretta e diligente gestione, atteso che il risultato negativo delle stesse è già compreso nella perdita netta che si ricava confrontando il patrimonio della società al tempo in cui essa avrebbe dovuto essere posta in liquidazione e il momento dell’effettiva interruzione dell’attività sociale.
Azione di responsabilità contro amministratori e sindaci promossa da una procedura concorsuale: questioni preliminari e di merito
Il giudizio di accertamento di una condotta gestoria non corretta da parte degli amministratori di una società e di una violazione dei doveri di controllo spettanti ai sindaci non dà luogo ad una fattispecie di vero e proprio litisconsorzio necessario sostanziale, ma sussiste un rapporto di “dipendenza” [ LEGGI TUTTO ]
L’accordo tra le parti determina la cessazione della materia del contendere
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine all’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una s.r.l. nei confronti degli amministratori e del liquidatore della società quando sia raggiunto l’accordo tra le parti; deve essere dunque dichiarato inefficace il sequestro conservativo trascritto sui beni dei convenuti.
Onere della prova nell’azione di responsabilità contro gli amministratori
L’inottemperanza agli specifici doveri imposti agli amministratori (dalla legge o dallo statuto) non giustifica di per sé la condanna al risarcimento del danno, laddove non sia dimostrato – da parte del Curatore – che quelle violazioni hanno cagionato un pregiudizio alla società, di cui occorre non solo la mera allegazione, ma rispetto al quale va identificata anche l’entità della incidenza risarcitoria. [ LEGGI TUTTO ]
Prova e quantificazione del danno nell’azione di responsabilità del curatore fallimentare: la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili non legittima ipso facto la determinazione del danno nella differenza tra passivo accertato ed attivo liquidato in sede fallimentare
E’ condivisibile l’orientamento affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza n. 9100/2015, secondo il quale: “Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell’art. 146, secondo comma, legge fall., la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all’amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare, [ LEGGI TUTTO ]
Mancanza di scritture contabili e responsabilità dell’amministratore nei confronti del fallimento
Il mancato rinvenimento delle scritture contabili pur non consentendo al curatore del fallimento di ricostruire le vicende societarie e aggravando i suoi compiti, non consente di ritenere che l’intero deficit patrimoniale della società sia riconducibile all’organo amministrativo per la considerazione che la contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l’attività dell’impresa e non li determina. L’omessa tenuta [ LEGGI TUTTO ]
Amministratori e sindaci di s.r.l.: azioni di responsabilità e operatività della polizza assicurativa
Anche nelle società a responsabilità limitata, il curatore subentra nella legittimazione all’esercizio dell’azione di responsabilità promossa dai creditori sociali, per l’assorbente considerazione, a tacere di ogni più pregante argomento, che il nuovo testo dell’art. 146 l. fall. – come sostituito dall’art. 130 d.lg n. 5 del 2006 – , prevede [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità degli amministratori per omessa consegna delle scritture contabili al momento della dichiarazione di fallimento della società
L’omessa consegna delle scritture contabili al momento della dichiarazione di fallimento, nonché la mancata redazione dei bilanci non postulano, di per sé, la responsabilità degli amministratori di una società fallita. ciò in quanto, tali condotte, impedendo de facto una ricostruzione a posteriori delle vicende patrimoniali in cui si è articolata la vita della società prima del fallimento, osterebbero ad una chiara e precisa individuazione del compimento di atti di mala gestio sulla base dei quali [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità ex art. 146 l. fall. per atti distrattivi dell’amministratore di s.r.l.
Costituisce un’ipotesi di mala gestio la condotta dell’amministratore unico di s.r.l. che effettua prelievi ingiustificati di ingenti somme di denaro, in modo frazionato e crescente, celando ai creditori della società il dissesto societario in essere.