Art. 146 l.fall.
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Vendita sottocosto in ambito di s.r.l.: mala gestio o discrezionalità gestoria insindacabile?
Sfugge al divieto di sindacato delle scelte discrezionali gestorie la condotta dell’amministratore di s.r.l. che, per far fronte alla crisi economico-finanziaria, vende sottocosto la merce di magazzino ritenuta fuori mercato al fine di sanare le perdite e pagare alcuni creditori, anziché, in presenza di uno stato di crisi, porre la società in liquidazione. [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità esercitata dal curatore nei confronti degli amministratori di srl
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall. cumula in sè le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c.a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, onde il curatore può formulare istanze risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità contrattuale degli amministratori verso la società, quanto [ LEGGI TUTTO ]
Decorrenza della prescrizione dell’azione di responsabilità verso i liquidatori
La prescrizione quinquennale dell’azione di responsabilità nei confronti dei liquidatori decorre dal momento in cui si verifica l’insufficienza del patrimonio sociale, momento che, non coincidendo necessariamente [ LEGGI TUTTO ]
Amministratore di fatto e ingerenza nella gestione
Le norme che disciplinano la responsabilità degli amministratori delle società di capitali sono applicabili anche a coloro i quali, come amministratori di fatto, si siano ingeriti nella gestione sociale in assenza di qualsivoglia investitura da parte della società, presupponendo la correlativa figura che le funzioni gestorie svolte abbiano avuto carattere di sistematicità e completezza. [ LEGGI TUTTO ]
Determinazione del danno da cattiva gestione in mancanza di scritture contabili
In materia di determinazione del danno da cattiva gestione da parte degli amministratori di società di capitali ed in caso di inadempimento dell’obbligo di tenuta delle scritture contabili, il criterio guida dello sbilancio, la cd. differenza tra attivo liquidato o liquidabile nella procedura concorsuale e passivo accertato, fornisce in sé ed anche quale principio di razionalità nel ricorso al metodo equitativo la modalità di ricostruzione del danno risarcibile, come affermato in giurisprudenza sia in presenza di omessa o irregolare tenuta della contabilità ovvero in caso di continuazione indebita dell’attività. Se, poi, l’impossibilità di determinare in modo specifico il nesso esistente tra le singole violazioni e l’intero danno può essere conseguenza della tenuta irregolare e fuorviante delle scritture il citato criterio introduce sia una presunzione sia un elemento su cui appunto ancorare la determinazione equitativa.
Azione di responsabilità ex art 146 l.fall.: onere probatorio
L’azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. presuppone il concorso di due indefettibili condizioni: 1) la violazione dell’obbligo di adempiere, con la necessaria diligenza, gli obblighi imposti dalla legge e dell’atto costitutivo a tutela della compagine sociale e dei creditori sociali; 2) l’esistenza di un danno causalmente imputabile al comportamento negligente posto in essere dagli amministratori. Orbene, in applicazione degli ordinari canoni probatori che sovraintendono il processo civile, appare incontrovertibile che graverà sull’istante l’onere di dimostrare la sussistenza di siffatti presupposti. Più precisamente graverà sulla curatela l’onere di provare, giusta il disposto dell’art. 2697 c.c., sia la violazione dei doveri e degli obblighi di derivazione pattizia o legale legati alla assunzione dell’incarico da parte dell’amministratore sia l’esistenza di precipue voci di danno eziologicamente riconducibili alla inosservanza dei suddetti obblighi e doveri.
Potendosi configurare un’inversione dell’onere della prova solo quando l’assoluta mancanza ovvero l’irregolare tenuta delle scritture contabili rendano impossibile al curatore fornire la prova del predetto nesso di causalità (cfr. Cass. n. 7606/11). [Nel caso di specie dalla stessa relazione del consulente della curatela si evince l’insussistenza di tale ipotesi posto che risulta che la società ha tenuto i libri contabili fino alla data in cui è cessata ogni attività e l’esame della documentazione fornita alla curatela si è rivelato idonea alla ricostruzione della gestione degli affari e del movimento degli affari della società, il che basta ad escludere la possibilità di ricorrere al criterio residuale della differenza attivo-passivo, con la conseguente necessità di provare il danno]