Art. 1475/95 reg. UE
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Congruità del termine di preavviso per l’esercizio del diritto di recesso in un contratto di concessione di vendita nel settore automobilistico
In un contratto di concessione di vendita, lo stato di dipendenza economica che i distributori soffrono nei confronti dell’impresa fornitrice è riequilibrato dalla previsione di un termine di preavviso per l’esercizio del diritto di recesso da parte di quest’ultima. Peraltro, la congruità del termine di preavviso deve essere ricondotta nell’ambito delle valutazioni proprie attinenti alla cessazione dei rapporti contrattuali a tempo indeterminato. Il settore della vendita di autoveicoli e pezzi di ricambio, sotto tale profilo, è stato oggetto di regolamentazione comunitaria: dapprima, i Regolamenti UE 1475/95 e 1400/02 hanno stabilito un termine di due anni, riducibile a uno nel caso di riorganizzazione dell’intera rete di distribuzione, o di parte sostanziale di essa, da parte del fornitore. In tempi più recenti, la mancata riproduzione di una simile previsione nel vigente Regolamento UE 461/10 sembra suggerire che un termine biennale di preavviso per il recesso, senza previsione di termini più contenuti in presenza di obiettive ragioni di mercato, non possa ritenersi pertinente alla necessità di un tempestivo recupero di efficienza da parte del fornitore, risultando tale intervallo di tempo oggettivamente inadatto per la sua eccessiva rigidità a tutelare le ragionevoli esigenze dell’impresa concedente in presenza di situazioni di obiettiva difficoltà, anche tenuto conto del necessario rispetto degli interessi dell’impresa concessionaria; sembra ragionevole, perciò, non vincolare le parti a termini precostituiti.