Art. 1485 c.c.
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In tema di compravendita di quote con patto di manleva per pretese relative a periodi antecedenti la cessione, la litis denuntiatio non è necessaria se non è contrattualmente prevista
In materia di clausole di garanzia accessorie a contratti di compravendita di quote sociali, l’impegno assunto dal cedente di rifondere la target relativamente ad ogni pretesa fiscale e contributiva antecedente la data di cessione di quote, anche se derivante da avvisi di accertamento notificati successivamente alla cessione di quote, non obbliga la target medesima alla litis denuntiatio. Pertanto, in assenza di esplicita previsione contrattuale in tal senso, la società target potrà pretendere di essere manlevata dal cedente di quote anche se non gli aveva dato conto dell’avvenuta notificazione dell’avviso di accertamento fiscale.