Art. 158 legge 633 1941
1 risultato
Opere collettive e risarcimento del danno autorale
I diritti di utilizzazione economica dell’opera collettiva in sé di cui agli art. 12 e segg. l.d.a. (compreso quindi il diritto di elaborazione dell’opera originaria, di cui agli art. 18 e 4 l.d.a.) spettano, salvo patto contrario, all’editore, mentre il diritto morale d’autore sulla stessa spetta a chi ha diretto e organizzato l’opera (che può ovviamente essere anche soggetto diverso dall’editore e, ai sensi dell’art.11 l.d.a., può essere anche un ente privato che non persegue scopi di lucro) e tutti i diritti, morale e di utilizzazione economica in altra forma (cioè in forma diversa dalla riproduzione o dalla elaborazione dell’originaria opera collettiva), dei singoli contributi, raccolti nell’opera collettiva, spettano agli autori degli stessi.