Art. 170 c.p.c.
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Inesistenza e nullità della notificazione
L’ipotesi di inesistenza giuridica della notificazione ricorre quando essa sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa e sia pertanto inidonea a realizzare lo schema tipico dell’istituto (come accade quando la consegna dell’atto avvenga a persona ed in luogo assolutamente non riferibili al destinatario ovvero quando non vi sia stata una qualsiasi consegna dell’atto da notificare), mentre si configura la nullità della notificazione quando, nonostante l’inosservanza di formalità e di disposizioni di legge in tema di individuazione delle persone legittimate a ricevere la consegna dell’atto notificato o del luogo in cui detta consegna deve essere eseguita, una notificazione sia, comunque, materialmente avvenuta mediante rilascio di copia dell’atto a persona e luogo avente un qualche riferimento con il destinatario della notificazione. In questa seconda ipotesi il vizio della notificazione è sanato ex tunc per raggiungimento dello scopo quando segua la costituzione del destinatario dell’atto.
L’irrilevanza della spedizione di copia dell’atto all’indirizzo di posta elettronica indicato dalla controparte al fine di determinare il tempestivo deposito di un atto in giudizio
La spedizione di copia dell’atto all’indirizzo di posta elettronica indicato dalla controparte costituisce adempimento informale che non assolve in alcun modo all’onere del deposito in cancelleria, non dovendosi confondere la norma processuale contenuta nell’art. 170 c.p.c. sulle comunicazioni alle parti costituite dei c.d. biglietti della cancelleria, con quella relativa ai depositi nella stessa (cancelleria) mediante i quali deve tassativamente avvenire la partecipazione all’ufficio giudiziario degli atti di parte; pertanto l’attore deve ritenersi decaduto dalla facoltà di “indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali” per non aver ritualmente depositato la rispettiva memoria nel termine assegnato.