Art. 1705 c.c.
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Apertura della liquidazione giudiziale e potere di sostituzione del mandante per i crediti pecuniari nell’ambito di accordi di partnership
Nell’ambito di un accordo di partnership, la possibilità per il mandante soggetto a procedura di liquidazione giudiziale di sostituirsi al mandatario, che ha finanziato l’operazione d’investimento in una terza società, nell’esercizio del suo diritto di credito verso quest’ultima è preclusa, perché danneggerebbe in modo grave ed evidente i diritti di credito del mandatario in contrasto con quanto previsto dagli artt. 1705 e 1721 c.c., perché qualora la società terza pagasse al mandante fallito, la mandataria si troverebbe, per riscuotere il suo credito, a doversi insinuare nel passivo della liquidazione giudiziale, vedendosi soddisfatto in moneta concorsuale.
Azione surrogatoria e pregiudizio dei diritti del mandatario nel contesto di un contratto di finanziamento
L’art. 1705, comma 1, c.c., dispone che il mandatario senza rappresentanza diviene titolare dei diritti ed obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi “anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato”. Dal ché si desume che un mandato senza rappresentanza non diviene mandato con rappresentanza sol perché conosciuto dal terzo.
Invero l’art. 1705 comma 2 c.c., oltre a precisare che i terzi non hanno alcun rapporto con il mandante, aggiunge che il mandante può sostituirsi al mandatario nell’esercizio dei diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato, “salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni che seguono”.
Tra i diritti richiamati vi è quello stabilito dall’art. 1721 c.c., secondo cui: “Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo”.
Il combinato disposto delle norme suindicate trova fondamento anzitutto nel fatto che, rispetto ai negozi conclusi dal mandatario con il terzo, il mandante è terzo estraneo ed in secondo luogo nel fatto che la stipula del mandato obbliga il mandante a proteggere le ragioni del mandatario quanto meno astenendosi dal recargli danno. Da qui il limite alla facoltà del mandante di sostituirsi al mandatario nell’esercizio dei diritti di credito e, con riferimento ai crediti pecuniari, l’espressa previsione di un diritto di prelazione a favore del mandatario, rispetto al mandante, nei rapporti con il terzo.
Non vi sono dunque ostacoli a riconoscere il diritto del terzo debitore a svolgere eccezioni ex artt. 1705 comma 2 e 1721 c.c., nei confronti del mandante che pretenderebbe di sostituirsi al mandatario, a tutela delle ragioni del mandatario e quindi delle proprie ragioni.
(Nel caso di specie le società X e Z risultano socie della società Y. L’attore Fallimento X – dopo che X stessa nulla hanno versato a Y a titolo di finanziamento – pretenderebbe di sostituirsi a Z – unico soggetto che ha finanziato Y anche per conto ma non in nome di X – nell’esercizio del suo diritto di credito verso Y, sicché, quando questi pagasse al Fallimento X, Z si troverebbe, per riscuotere il suo credito, a doversi insinuare nel Fallimento X stesso, vedendosi soddisfatto in moneta fallimentare.
Ne deriva che la sostituzione del Fallimento X a Z nell’esercizio del diritto di credito verso Y è preclusa perché danneggerebbe in modo grave ed evidente i diritti di credito del mandatario Z.)