Art. 1753 c.c.
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Sul diritto di rivalsa della compagnia di assicurazione verso l’agente subentrante
L’art. 1751 c.c., dettato in materia di contratto di agenzia ed applicabile anche all’agenzia assicurativa in forza del rinvio di cui all’art. 1753 c.c. prevede a carico del preponente, all’atto della cessazione del rapporto e ricorrendo le condizioni ivi indicate, l’obbligazione di corrispondere all’agente un’indennità, determinata, ai sensi degli artt. 24 – 35 dell’Accordo nazionale Imprese – Agenti (ANIA) del 2003, applicabile ratione temporis, nella differenza tra il monte premi di fine gestione e quello iniziale e sugli incassi eseguiti e sulle provvigioni percepite. Tuttavia, qualora alla cessazione di un mandato agenziale ne segua un altro con un altro soggetto ma avente medesimo oggetto, l’art. 37 dell’Accordo collettivo citato sancisce che la Compagnia assicurativa ha diritto di rivalsa verso l’agente subentrante per quanto riguarda le indennità pagate all’agente cessato, con una rateazione pluriennale diversa a seconda dell’anzianità dell’agente cessato, che vale a compensare il vecchio agente della perdita di clientela di cui si avvantaggia quello subentrante.