Art. 2 legge 1815 1939
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Divieto di esercizio in forma societaria dell’attività professionale ingegneristica e conseguenze della violazione dello stesso
Le disposizioni degli artt. 13 della legge 183/1976, 1 della legge 92/1979 e 11 della legge 17/1981, che consentono la costituzione di società di ingegneria, hanno parzialmente abrogato il divieto (di cui all’art 2 della legge 1815/1939) di esercizio in forma anonima di attività ingegneristica per l’ipotesi in cui l’apporto intellettuale dell’ingegnere sia uno dei vari fattori del più complesso risultato promesso, ma non per quella in cui l’attività oggetto del contratto tra committente e società consista in un’opera di progettazione interamente rientrante nell’attività professionale tipica dell’ingegnere e dell’architetto (e non in un’attività preparatoria e accessoria rispetto all’indicata progettazione). Di conseguenza, è nullo il contratto che affida ad una società l’esecuzione di incarichi rientranti totalmente nell’ordinaria attività del libero professionista.
La violazione del divieto posto dall’art. 2 della legge 1815/1939 priva la parte attrice del diritto al compenso pattuito, nonché di agire per ottenere l’equo indennizzo previsto dall’art. 2041 c.c. L’art. 2231 c.c stabilisce infatti che, quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione.