Art. 21 d.lgs. 6 2016
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Divieto assoluto di promozione delle sigarette elettroniche
L’art. 21, comma 10, d. lgs. 6/2016 ha introdotto un divieto assoluto riguardante le comunicazioni commerciali nei servizi della società dell’informazione, sulla stampa e altre pubblicazioni stampate aventi lo scopo o l’effetto diretto o indiretto di promuovere le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica.
Tale norma assorbe completamente le precedenti specifiche disposizioni dell’art. 51, commi da 10-ter a 10-octies, l. 3/03, volte a consentire invece talune modalità di comunicazione commerciale relativa a detti prodotti che sostanzialmente si limitavano a proteggere la fascia dei soggetti minori di età.
L’effetto abrogativo – sia esso da ritenersi tacito o implicito – appare evidente ove si rilevi che tale risultato fortemente restrittivo alla pubblicità delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica è stato espressamente connesso alla necessità di garantire un livello elevato di protezione della salute umana, come si evince chiaramente dai Considerando della Direttiva n. 2014/40/UE.