Art. 21 r.d. 1669 1933
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Cambiali “in garanzia” e obblighi cartolari nelle cessioni di aziende
L’emittente del vaglia cambiario, quand’anche il titolo sia stato dichiaratamente emesso a scopo di garanzia, è sempre e comunque cartolarmente obbligato in via diretta nei confronti del prenditore o del giratario, assumendo un’obbligazione cambiaria in virtù della quale non si limita a garantire l’adempimento altrui ma promette il fatto proprio; con l’effetto di risultare tenuto all’obbligo cartolare persino se l’obbligazione garantita non sussistesse. [ LEGGI TUTTO ]