Art. 22 c.c.
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Assoggettamento a fallimento di ente associativo; responsabilità dell’ente associativo nazionale per i danni causati alla struttura regionale
Ai fini dell’assoggettamento alla procedura fallimentare, lo status di imprenditore commerciale deve essere attribuito anche agli enti di tipo associativo che in concreto svolgano, esclusivamente o prevalentemente, attività di impresa commerciale, a nulla rilevando in contrario l’art. 111 del t.u. delle imposte dirette, d.P.R. n. 917 del 1986, la cui portata è limitata alla previsione di esenzioni fiscali ed alla quale non può attribuirsi, avuto riguardo alla specificità delle ragioni di politica fiscale che la ispirano, una valenza generale nell’ambito civilistico. Dall’assoggettabilità delle associazioni alla procedura fallimentare non può che discendere in caso di fallimento l’applicazione dell’art. 43 l. fall., che legittima il curatore ad esperire o proseguire le azioni che trova nel patrimonio della fallita e, con esse, l’azione di responsabilità che, allorquando l’ente è in bonis, può essere esercitata ai sensi dell’art. 22 c.c. dai nuovi amministratori o dai liquidatori, previa delibera dell’assemblea.
Responsabilità degli amministratori dell’associazione non riconosciuta fallita e sequestro conservativo dei relativi beni
Ai fini dell’assoggettamento alla procedura fallimentare, lo status di imprenditore commerciale deve essere attribuito anche agli enti di tipo associativo che in concreto svolgano, esclusivamente o prevalentemente, attività di impresa commerciale. Dall’assoggettabilità delle associazioni alla procedura fallimentare discende, in applicazione analogica del dettato dell’art. 146 l. fall., la legittimazione del curatore ad esperire l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori; azione che, allorquando l’ente è in bonis, può essere esercitata ai sensi dell’art. 22 c.c. dai nuovi amministratori o dai liquidatori, previa delibera dell’assemblea.
Per l’azione di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni non opera il termine di prescrizione quinquennale previsto in materia di società dall’art. 2949 c.c., bensì quello decennale relativo al mandato, cui fa rinvio l’art. 18 c.c.
La violazione dei criteri di gestione e degli obblighi di cui all’art 2086 c.c., da parte degli amministratori dell’associazione riconosciuta e dichiarata fallita che abbia comportato un danno all’associazione medesima legittima l’emissione di un provvedimento di autorizzazione al sequestro conservativo dei beni (mobili e immobili) e dei crediti degli amministratori.
Il timore cui si riferisce la norma di cui all’art. 671 c.p.c. deve essere fondato – cioè supportato dalla presenza o di elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, oppure di elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all’adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio –, nonché riferito alla perdita della garanzia del credito e, quindi, alla eventualità che detto patrimonio subisca alterazioni tali da compromettere, in caso di inadempimento, la realizzazione coattiva del credito.