Art. 2311 c.c.
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Nullità del bilancio finale di liquidazione formato in difetto della necessaria attività liquidatoria
L’attività liquidatoria deve precedere la formazione del bilancio speciale disciplinato dall’art. 2311 c.c., che non è un ordinario bilancio annuale ma raccoglie ed evidenzia gli esiti della attività di realizzo degli attivi e soddisfazione dei creditori; al contrario, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, che permangono dopo la liquidazione, si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa.
Diritto di credito del socio di s.n.c. verso la società e diritto di regresso verso il consocio per pagamento di obbligazioni sociali
La s.n.c. in liquidazione e il suo liquidatore sono solidalmente tenuti a restituire all’attore – socio della stessa – le somme direttamente erogate alla società a titolo di finanziamento e per surrogazione nei crediti di terzi da lui direttamente estinti; il socio non ha invece diritto [ LEGGI TUTTO ]