Art. 2363 c.c.
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Sulla regolare convocazione dell’assemblea dei soci di s.r.l.
L’articolo 2479 bis, comma 1, c.c. demanda all’atto costitutivo la determinazione delle modalità di convocazione dell’assemblea dei soci in modo tale da assicurare la tempestiva informazione dei soci sugli argomenti da trattare. In mancanza, la convocazione va effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese. La legge nulla dice in ordine alla ricezione della raccomandata. Salvo diverse previsioni dell’atto costitutivo di una società a responsabilità limitata, deve presumersi che l’assemblea dei soci sia validamente costituita ogniqualvolta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell’adunanza (o nel diverso termine indicato nell’atto costitutivo). Tale presunzione di legittimità della delibera, derivante dal rispetto del termine indicato dalla legge o dallo statuto per la spedizione dell’avviso di convocazione, può essere vinta qualora il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non lo abbia affatto ricevuto o lo abbia ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all’adunanza.
L’art. 2479 bis c.c. prevede che l’assemblea deve essere convocata presso la sede della società (mentre per le s.p.a. l’assemblea deve essere convocata nel Comune ove ha sede la società ex art. 2363 c.c.). Si tratta di previsioni strumentali alla tutela dell’interesse dei soci ad intervenire alla riunione, finalizzate a evitare incertezze o eccessivi disagi per i soci.