Art. 2399 c.c.
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Decadenza automatica del sindaco per assenza ingiustificata all’assemblea
La causa di decadenza dalla carica di sindaco prevista dall’art. 2405 c.c. ha carattere sanzionatorio e, come le altre cause di decadenza ordinaria sancite dall’art. 2399 c.c., opera di diritto e automaticamente al verificarsi dell’assenza ingiustificata del sindaco anche a una sola assemblea dei soci, senza che possano rilevare giustificazioni successive ove la natura dell’impedimento non sia tale da escludere la possibilità di comunicazione prima dell’assemblea. La deliberazione dell’assemblea che riconosce il verificarsi della causa di decadenza, necessaria per la conseguente formalità di iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dalla carica e per la sostituzione del sindaco decaduto, ha mera efficacia dichiarativa della cessazione dalla carica.
Il sindaco che non partecipa all’assemblea è tenuto a giustificare preventivamente la propria assenza, sempre che la natura dell’impedimento sia tale da consentirgli la comunicazione prima dell’avvio dei lavori dell’assemblea, in modo tale da porre il consesso nelle condizioni di regolarsi di conseguenza ove l’impossibilità dell’organo di controllo di assistere alla riunione sia ritenuta preclusiva di un’adeguata trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.
Il diritto al compenso dei sindaci
L’art. 2402 c.c. prevede che la retribuzione annuale dei sindaci, se non stabilita nello statuto, deve essere determinata dall’assemblea dei soci all’atto di nomina per l’intero periodo di durata del loro ufficio. Da ciò deriva, quindi, che l’incarico di componente del collegio sindacale è necessariamente oneroso, in quanto non riflette solo interessi corporativi, ma concorre a tutelare, a garanzia dei terzi e del mercato, la serietà, l’indipendenza e l’obiettività della funzione, onde, ove l’entità del compenso non sia stabilita nell’atto costitutivo, né fissata dall’assemblea, spetta al giudice che ne sia richiesto di procedere alla sua determinazione ai sensi dell’art. 2233 c.c.
Ove l’ammontare del compenso non sia determinato né dall’atto costitutivo e statuto né dall’assemblea, se, da una parte, si esclude che ciò determini la gratuità dell’ufficio, dall’altro, si ammette che il sindaco possa adire il giudice per chiedere la liquidazione giudiziale del proprio compenso. In tal caso il giudice dovrà determinare la misura del compenso in modo adeguato all’importanza dell’opera prestata, alla difficoltà dell’incarico ed al decoro della professione. Al contrario, non possono assumere alcuna rilevanza eventuali accordi intercorsi con l’amministratore sul criterio di calcolo della remunerazione.
L’assunzione della qualità di sindaco in più società del gruppo non costituisce una causa di ineleggibilità o decadenza ex art. 2399, co. 1, lett. c), c.c., poiché tale circostanza non incide in astratto sulla garanzia di indipendenza nello svolgimento dell’incarico.
Indipendenza dei sindaci-revisori ed esercizio di fatto della funzione di sindaco
Nel caso in cui venga devoluta al collegio sindacale anche la funzione di revisione contabile, il rapporto che lega i sindaci-revisori alla società deve essere unicamente quello sindacale con le relative ricadute anche in termini di diritto al compenso e deve essere soggettivamente connotato dal fatto che i sindaci devono essere iscritti nell’apposito registro dei revisori contabili. La duplicazione delle funzioni rende evidentemente ancor più pregnanti i vincoli imposti dalla legge per garantire l’indipendenza dei sindaci-revisori.
L’esercizio di fatto della funzione da parte del sindaco ineleggibile o decaduto trova il suo titolo non certo nel rapporto sindacale – di natura contrattuale ed avente ad oggetto la prestazione di un’opera professionale verso l’obbligo della società di pagare il corrispettivo pattuito – che non può essere instaurato o vien meno, ma appunto nel mero fatto del suo esercizio operato volontariamente dal professionista nell’impossibilità giuridica di instaurare il rapporto sindacale come ex lege configurato e comportante l’obbligo per la società di corrispondere il relativo compenso.
Acclarata la mancanza di una valida causa dell’obbligazione, tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente – l’azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo; è, quindi, la pronuncia dichiarativa o estintiva del giudice, avente portata estintiva del contratto, l’evenienza che priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti e dà fondamento alla domanda del “solvens” di restituzione della prestazione rimasta senza causa.
La rinuncia della società in bonis a promuovere l’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore non preclude al curatore, nel successivo fallimento, l’esercizio dell’azione ex art. 2394-bis cod. civ.
La transazione stipulata dalla società in bonis con il proprio amministratore, con cui essa abbia rinunciato all’esercizio dell’azione di responsabilità, non può precludere alla curatela l’esercizio dell’azione di responsabilità nell’interesse dei creditori sociali, ex art. 2394-bis cod. civ., in quanto i creditori sono da considerarsi terzi estranei alla transazione in questione. [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità dei sindaci ed effetti sui contratti di consulenza in essere tra questi ultimi e la società
L’articolo 2399 c.c. non prevede alcuna nullità dei contratti di consulenza stipulati tra la società e i propri sindaci, ma solo l’ineleggibilità o decadenza di questi ultimi. La stipulazione di tali contratti non è, di per sé, idonea a cagionare un danno alla società.
Diminuzione del capitale per perdite nel giudizio avente a oggetto la responsabilità degli organi sociali
La diminuzione del capitale sociale per perdite deve essere apprezzata sulla base di una situazione patrimoniale redatta secondo le regole che presiedono alla redazione del bilancio di esercizio. L’estensione della disciplina del bilancio alla situazione patrimoniale comporta l’impossibilità di utilizzare ai fini della determinazione dell’attivo patrimoniale criteri di valutazione diversi da quelli utilizzati per la redazione del bilancio e, in particolare, l’impossibilità di rivalutare i beni iscritti all’attivo al fine di far emergere plusvalori latenti nel patrimonio sociale in grado di contrarre o escludere la perdita.
Responsabilità nel fallimento e decadenza sanzionatoria dei sindaci di s.r.l.
Perché possa imputarsi ai sindaci l’inadempimento degli obblighi di vigilanza ex art. 2407, co. 2, c.c. non occorre individuare specifici comportamenti che si pongano in violazione dello stesso, essendo sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, segnalando all’assemblea le irregolarità riscontrate o denunciando i fatti al Pubblico Ministero ex art. 2409 c.c.
La decadenza sanzionatoria dei sindaci per ripetuta assenza ingiustificata alle sedute del Collegio sindacale e del Consiglio di amministrazione ex 2404 e 2405 c.c., richiedendo la verifica dell’insussistenza di una valida causa di giustificazione, non può operare senza un accertamento assembleare (salve spontanee dimissioni dei sindaci stessi). In ciò, essa si distingue dalla decadenza ordinaria ex art. 2399 c.c., che opera invece automaticamente.
Sulla nomina a sindaco di un dipendente pubblico in assenza della prescritta autorizzazione della P.A.
La mancata autorizzazione dell’amministrazione pubblica ex art. 53 d.lgs. n. 65/2001 ad un proprio dipendente per l’assunzione della carica di sindaco non concreta un’ipotesi di decadenza, differentemente da quanto previsto [ LEGGI TUTTO ]