Art. 24 bis c.p.i.
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Prova dell’uso di un marchio registrato per un formaggio tipico delle langhe, onere della prova e indagini investigative
L’uso del marchio idoneo a conservare l’esclusiva del titolare sul segno, deve essere connotato da un sufficiente grado di intensità e di stabilità. L’ utilizzo del segno che sia effettuato esclusivamente al fine di evitare la decadenza del segno sul mercato (cioè un utilizzo del segno c.d. simulato) oppure un utilizzo meramente sporadico (cioè un utilizzo del segno c.d. occasionale) non sono idonei ad evitare la decadenza. Inoltre, è necessario verificare se l’uso del segno abbia una giustificazione economica, ossia se la condotta del titolare del segno, avente ad oggetto l’utilizzazione del marchio, sia funzionale all’esercizio dell’attività d’impresa, concretandosi in una effettiva presenza sul mercato dei beni e dei servizi contraddistinti dal marchio del titolare. Ai fini della prova della mancanza di un uso idoneo ad impedire la decadenza del marchio da parte del titolare, l’art. 121 CPI, nel testo anteriore alla recente riforma, ne poneva l’onere a carico di chi eccepisce la decadenza, prevedendo espressamente che la prova potesse essere offerta con ogni mezzo, ed anche mediante presunzioni semplici. L’onere probatorio deve essere dunque inteso non già nel senso che debba fornirsi la concreta dimostrazione del fatto storico che nessun oggetto contraddistinto dal marchio contestato sia stato prodotto o venduto in alcuna località del territorio nazionale, ma nel senso che, accertate particolari circostanze connesse alla vita del marchio, il mancato uso di questo possa essere desunto anche in via di presunzione, avuto pure riguardo alla possibilità che ha normalmente il suo titolare di contestare il valore presuntivo degli elementi dedotti dalla parte avversa. Devono ritenersi idonee a fornire la prova del non uso del segno le ricerche investigative che, realizzate da un soggetto terzo, specializzato in ricerche sull’uso di marchi e brevetti, appaiono condotte in conformità a parametri oggettivi ed espongono i risultati dell’indagine non in maniera parziale. È valorizzabile anche l’assenza di pagine web contenenti il marchio contestato o il prodotto da questo contrassegnati. In considerazione della nozione di uso effettivo del marchio, ai fini della prova deve richiedersi l’allegazione di fatti e circostanze che dimostrino uno sfruttamento del segno finalizzato ad acquisire o mantenere quote di mercato nei settori di prodotti o servizi interessati. In particolare, il giudizio sulla sussistenza di un uso effettivo deve tenere conto della natura dei beni per i quali il segno è stato registrato, delle caratteristiche del mercato di riferimento, nonché dell’ampiezza e della frequenza del suo uso.