Art. 2405 c.c.
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Responsabilità dei sindaci per danno da investimento disinformato
In tema di danno da investimento disinformato il nesso di causalità tra inadempimento e danno sussiste se si accerta che, ove adeguatamente informato, l’investitore avrebbe desistito dall’investimento rivelatosi poi pregiudizievole.
Decadenza automatica del sindaco per assenza ingiustificata all’assemblea
La causa di decadenza dalla carica di sindaco prevista dall’art. 2405 c.c. ha carattere sanzionatorio e, come le altre cause di decadenza ordinaria sancite dall’art. 2399 c.c., opera di diritto e automaticamente al verificarsi dell’assenza ingiustificata del sindaco anche a una sola assemblea dei soci, senza che possano rilevare giustificazioni successive ove la natura dell’impedimento non sia tale da escludere la possibilità di comunicazione prima dell’assemblea. La deliberazione dell’assemblea che riconosce il verificarsi della causa di decadenza, necessaria per la conseguente formalità di iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dalla carica e per la sostituzione del sindaco decaduto, ha mera efficacia dichiarativa della cessazione dalla carica.
Il sindaco che non partecipa all’assemblea è tenuto a giustificare preventivamente la propria assenza, sempre che la natura dell’impedimento sia tale da consentirgli la comunicazione prima dell’avvio dei lavori dell’assemblea, in modo tale da porre il consesso nelle condizioni di regolarsi di conseguenza ove l’impossibilità dell’organo di controllo di assistere alla riunione sia ritenuta preclusiva di un’adeguata trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.
Responsabilità di sindaci e amministratori per indebita prosecuzione dell’attività malgrado la sussistenza di una causa di scioglimento nelle s.r.l.
E’ esperibile l’azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. da parte del curatore di s.r.l. fallita nei confronti degli amministratori che, violando l’applicazione dei principi di corretta redazione del bilancio, abbiano mancato di ravvisare una causa di scioglimento, la quale, fa sorgere l’obbligo di accertamento formale e convocazione dell’assemblea per la delibera delle conseguenti valutazioni (azzeramento e ricostruzione del capitale sociale mediante conferimenti o scioglimento e liquidazione) ex art. 2485 c.c. Sono obbligati in solido con agli amministratori i sindaci che, in virtù dei loro rilevanti poteri di ispezione e controllo e in seguito alla partecipazione delle assemblee dei soci e alle adunanze del consiglio di amministrazione, ai sensi degli art. 2405 e 2406 c.c., devono convocare l’assemblea in caso di omissioni degli amministratori e accertamento di fatti di rilevante gravità nella gestione societaria. La prosecuzione dell’attività in presenza di una causa di scioglimento comporta responsabilità risarcitoria, tanto per i primi, di fronte alla società per lo svolgimento di attività non meramente conservative e di fronte ai creditori sociali per l’incremento del passivo e l’aggravamento della situazione debitoria della società, quanto per i secondi, i quali, obbligati in solido con gli amministratori, devono provvedere a effettuare i dovuti controlli sulla gestione, nel rispetto della legge e dello statuto, e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società ai sensi dell’art. 2403 c.c.
La quantificazione del danno, per l’indebita prosecuzione dell’attività, è pari alla differenza tra il patrimonio netto stimato alla data del fallimento, con riferimento alla data dell’ultima situazione contabile, e quello stimato alla data del verificarsi della causa di scioglimento, dedotti quei costi che sarebbero stati sostenuti anche nella fase di liquidazione, e previa riclassificazione dei dati patrimoniali in prospettiva liquidatoria.
Responsabilità nel fallimento e decadenza sanzionatoria dei sindaci di s.r.l.
Perché possa imputarsi ai sindaci l’inadempimento degli obblighi di vigilanza ex art. 2407, co. 2, c.c. non occorre individuare specifici comportamenti che si pongano in violazione dello stesso, essendo sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, segnalando all’assemblea le irregolarità riscontrate o denunciando i fatti al Pubblico Ministero ex art. 2409 c.c.
La decadenza sanzionatoria dei sindaci per ripetuta assenza ingiustificata alle sedute del Collegio sindacale e del Consiglio di amministrazione ex 2404 e 2405 c.c., richiedendo la verifica dell’insussistenza di una valida causa di giustificazione, non può operare senza un accertamento assembleare (salve spontanee dimissioni dei sindaci stessi). In ciò, essa si distingue dalla decadenza ordinaria ex art. 2399 c.c., che opera invece automaticamente.